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VECCHIAIA

PENSIONI DI VECCHIAIA

 

La legge n. 335/1995 ha introdotto la nuova “pensione di vecchiaia” che sostituirà, per tutti i trattamenti che saranno liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, le attuali pensioni di vecchiaia e di anzianità.

L’art. 24, L. n. 214/2011 ha stabilito che le anzianità contributive maturate dall’1/1/2012 in poi siano calcolate per tutti con il metodo contributivo. Si abbandona così il precedente sistema, che aveva efficaci effetti solidaristici e redistributivi, per scegliere l’assoluto individualismo.

Le pensioni di vecchiaia calcolate con il sistema misto resteranno, in vigore per tutti quei lavoratori che già disponevano, al 31 dicembre 1995, di una posizione assicurativa (salvo che esercitino l’opzione per il contributivo). I neo-assunti dal gennaio 1° 1996, invece, potranno avere solo la pensione contributiva.

Mentre la pensione di anzianità viene riconosciuta al ricongiungimento dei 35 anni di contribuzione /o dei più pesanti requisiti introdotti successivamente) quella di vecchiaia compete (perfezionando un meno gravoso requisito contributivo) soltanto al compimento della prevista età.

 

REQUISITI:

  • raggiunto l’età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
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A CHI SPETTA

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

  • Requisito contributivo – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
    Requisito anagrafico – Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
  • a) lavoratrici dipendenti settore privato:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

62 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

62 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

63 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

65 anni e 3 mesi**

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**

  • *Requisito adeguato alla speranza di vita
    **Requisito da adeguare alla speranza di vita
  • b) lavoratrici autonome e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

63 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

63 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

64 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

65 anni e 9 mesi**

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**

  • *Requisito adeguato alla speranza di vita
    **Requisito da adeguare alla speranza di vita
  • c) lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti settore pubblico:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

66 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**

  • *Requisito adeguato alla speranza di vita
    **Requisito da adeguare alla speranza di vita
  • d) lavoratori autonomi e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

66 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**

  • *Requisito adeguato alla speranza di vita
    **Requisito da adeguare alla speranza di vita
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QUANDO SPETTA

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

 

LA DOMANDA

La domanda di pensione di vecchiaia si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it);
  • telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
  • enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.