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CONTRIBUTI DA RISCATTO

CONTRIBUTI DA RISCATTO

 

 

Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:

–          Vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge

–          Non vi era l’obbligo del versamento contributivo

–          Sono state introdotte particolari disposizioni legislative

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

Possono chiedere il riscatto, in applicazione delle norme che regolamentano i singoli riscatti:

 

E’ consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:

–          Il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati

–          L’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati

–          L’astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro

–          Gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari

–          L’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1/4/1996

–          I periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31/12/1996

–          Periodi di lavoro svolto con contatto part time

–          I periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni

–          Ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge

 

QUANTO SI PAGA

L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.

Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.+

 

COME SI PAGA

  • Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall’INPS con il provvedimento di accoglimento.
  • I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.
  • Con il numero della pratica e il codice fiscale, è possibile effettuare il pagamento :
  • Rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche; gli sportelli bancari di Unicredit Spa – con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario- ; tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online).
  • On line sul sito Internet www.inps.it (postale dei pagamenti—riscatti ricongiunzioni—rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento).
  • Tramite il contact center al numero 803164 o 06164164

La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, inveirà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo risultante nell’archivio INPS. In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’addebito diretto su un conto bancario o postale.

 

QUANDO SI PAGA

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento oppure in forma rateale.

 

NB: Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento dalla prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.

–          Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, presentata il giorno del versamento tardivo.

–          Il tardivo versamento delle rate successive potrà anch’esso essere considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull’onere.

–          Tuttavia, per non più di cinque volte, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l’addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.

–          L’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata proporzionale all’importo del capitale versato.

La rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) ovvero tacita (mancato pagamento dell’onere o della prima rata) da parte dell’assicurato non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminato il costo dell’onere alla data della nuova domanda.

Il pagamento è concesso in forma rateale se il richiedente non è pensionato oppure i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad un trattamento pensionistico.

In questo caso, il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 con eccezione del riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31/12/2007 il cui onere può essere corrisposto in un massimo di 120 rate mensili senza interessi accessori; l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a Euro 27,00; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto.

Il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l’interessato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda.