DIS-COLL 2017
A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi con o senza progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti dalla medesima data, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 81/2017.
Sono esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Requisiti richiesti:
- essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- poter far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di 3 mensilità);
La misura dell’indennità :
è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali prodotti nell’anno civile in cui si è verificato l’evento e nell’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi, derivanti dai rapporti di collaborazione.
Al reddito medio mensile così ottenuto, si applica la percentuale del:
- 75% se inferiore a € 1.195,
- nel caso sia superiore a € 1.195 si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra € 1.195 e il reddito medio mensile
- con un tetto massimo in pagamento pari a € 1.300.
La DIS COLL è corrisposta mensilmente per:
- un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
- L’indennità è ridotta del 3% ogni mese, a partire dal primo giorno del quarto mese.