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DISABILITA’ CONGEDO STRAORDINARIO

DISABILITA’ CONGEDO STRAORDINARIO

 

Per l’assistenza di persone con handicap grave, la legge prevede un congedo straordinario indennizzato. La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.

 

A CHI SPETTA

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013):

il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);

uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi  del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

CONVIVENZA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE  (circ. 32/2012, punto 6)
È necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado  del disabile grave.
Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c. c. (msg. 19583/2009).
Per l’accertamento del requisito della “convivenza”, si ritiene condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento) (msg. 6512/2010).

 

NON SPETTA

Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;

ai lavoratori a domicilio;

ai lavoratori agricoli giornalieri;

ai lavoratori autonomi;

ai lavoratori parasubordinati;

in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;

quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);

nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33  L. 104/1992

REQUISITI

Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertata la presenza dei seguenti requisiti:

 essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;

la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione medica della ASL (art. 4, comma 1 L. 104/92);

mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):

interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;

ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;

ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

Il diritto alla fruizione del congedo straordinario da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso da parte del datore di lavoro (messaggio n. 24705/2011).

 

LE NOVITA’

Secondo quanto comunicato dal Dottor Mauro Nori, Direttore Generale dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) attraverso la  Circolare numero 171 del 30-12-2011, dal 1° gennaio 2012 sono cambiate le modalità attraverso le quali si devono presentare le domande di congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità (Ex art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Pertanto, le suddette domande dovranno essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

WEB: Servizi telematici accessibili nella sezione “Servizi OnLine” del sito internet www.inps.it, dal cittadino munito di codice PIN (cioè: numero personale d’identificazione);

PATRONATI: Servizi telematici offerti da questi istituti;

CONTACT CENTER INTEGRATO: Numero Verde 803164.

 

QUANTO SPETTA

L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale (per il 2014 pari ad Euro 47.351,12).

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Nel caso di congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG ad orario ridotto) e nel caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro  l’indennità va calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo (msg. n. 027168 del 25.11.2009).

 

 

DURATA: Il congedo ha la durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa che costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave. Il congedo può essere frazionato a giorni, settimane o mesi.