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CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

 

Altro strumento di sostegno al reddito, la cassa integrazione (Cig o Cigo), istituita con D. lgt. N. 788/1945, ha lo scopo di integrare o, in certi casi, sostituire lo stipendio di alcune categorie di lavoratori che verrebbero a perdere la normale retribuzione per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Essa è ordinaria (Cigo) quando la durata della crisi aziendale dipende da eventi non imputabili al datore di lavoro, oppure da temporanee situazioni di mercato che riducono la potenzialità produttiva della’azienda.

Essa è straordinaria (Cigs) quando l’azienda subisce processi di riorganizzazione, ristrutturazione, riconversione o crisi aziendale, oppure è assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria.

 

LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

A CHI SPETTA

Cassa Integrazione Guadagni Industria

ai lavoratori delle:

aziende industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas

cooperative di produzione e lavoro

industrie boschive, forestali e del tabacco

cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (in questo caso hanno diritto solo i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato)

imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica

aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi

imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato

imprese addette agli impianti elettrici e telefonici

imprese addette all’armamento ferroviario.

Cassa Integrazione Guadagni Edilizia

ai lavoratori delle:

aziende edili ed affini

aziende industriali del settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

Spetta agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere, delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.

 

QUANDO SPETTA

In caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori.

 

LA DOMANDA

Le imprese devono presentare la domanda presso gli uffici Inps competenti per territorio, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

 

QUANTO SPETTA

Un’indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile rivalutabile annualmente dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (L. n. 427 del 13.8.80). Tale massimale dal 1.1.96 è applicabile anche ai trattamenti di CIGO fatta eccezione per il contratto di solidarietà e la CISOA. L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).Sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare.

DURATA: Viene corrisposta al massimo per 13 settimane.Può esserci una proroga fino a 12 mesi e, in determinati casi, il limite è elevato a 24 mesi.

 

LA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

A CHI SPETTA: operai, impiegati e quadri di:

aziende industriali (anche edili)

aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia (tali imprese devono avere più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda)

imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione

imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti

aziende di trasporto aereo

QUANDO SPETTA

ristrutturazione

riorganizzazione

conversione

crisi aziendale

procedure concorsuali.

 

LA DOMANDA

Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

L’intervento straordinario non si può chiedere se, per lo stesso periodo, è stato chiesto l’intervento ordinario.

 

QUANTO SPETTA

Un’indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).
Per l’anno 2013 (circ. n. 14 del 30/01/2013) i massimali sono fissati in:

€ 959,22 lordi mensili per quei lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei di 13ͣ e delle altre eventuali mensilità aggiuntive è inferiore o pari a € 2.075,21 lordi mensili;

€ 1.152,90 lordi mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 2.075,21  lordi mensili.

Sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare.

 

DURATA

Viene corrisposta al massimo per 12 mesi in caso di crisi aziendale, 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale.Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari non possono superare i 36 mesi in un quinquennio.