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TRATTAMENTO MINIMO

TRATTAMENTO MINIMO

Questa pensione può essere:

 

 – di reversibilità: se la persona deceduta era già pensionata

indiretta: se la persona, al momento del decesso, aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

 

 

 A CHI SPETTA

– al coniuge, anche se separato o divorziato, che non si sia risposato (al coniuge separato con addebito della colpa se beneficiario di assegno di mantenimento, al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile);

– ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico;

– ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna).

 

 In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti ne hanno diritto, se a carico del dante causa, anche: genitori qualora abbiano compiuto il 65° anno di età e non siano titolari di pensione diretta e, in mancanza di questi, i fratelli celibi e le sorelle nubili.

 

 

 QUANTO SPETTA

– 60% al coniuge;

– 20% a ciascun figlio se c’è anche il coniuge;

– 40% a ciascun figlio, se sono solo i figli ad averne diritto;

– 15% a ciascun genitore, fratello e sorella.

 In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.

Se c’è un solo figlio l’aliquota è elevata al 70%.

 

L’importo della pensione ai superstiti è legato alla situazione economica del titolare e viene ridotto del 25%, del 40% e del 50% a seconda dei redditi percepiti. La riduzione non si applica qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili.

 

 

 LA DOMANDA

La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.

 

 

 La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.