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PARASUBORDINATI E PROFESSIONISTI SENZA CASSA DI CATEGORIA

PARASUBORDINATI E PROFESSIONISTI SENZA CASSA DI CATEGORIA

 

La fattispecie del lavoro parasubordinato si colloca nella zona di confine tra le due forme tradizionali di lavoro, subordinato (locatio operarum) e autonomo (locatio operis).

L’art. 2, cc. 26/32, L. n. 335/1995 ha sottoposto a contribuzione coordinata e continuativa (che già furono oggetto di un primo riferimento legislativo con la L. n. 741/1959) con l’istituzione di una gestione separata presso l’Inps. Dal 24/10/2003 le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili a progetti specifici.

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Il contributo va versato su tutti i redditi di lavoro “con esclusione di quelli assoggettati a contribuzione obbligatoria previdenziale”. Allo stato attuale, è possibili individuare le seguenti fattispecie di lavoratori cosiddetti “indipendenti” che devono versare il nuovo contributo. Si tratta, in particolare, dei soggetti che percepiscono;

  • Redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, compreso l’esercizio in forma associata. Sono assoggettati al contributo i professionisti senza albo e senza cassa (consulenti di marketing e di organizzazione aziendale, sviluppatori di software, consulenti informatici, traduttori, interpreti, esperti tributari, informatori scientifici, ecc,). Per i professionisti la gestione separata ha dunque carattere residuale: è riferita ai soggetti esclusi dalle varie casse. Dal 2001 sono state aggiunte anche attività decisamente manuali;
  • Redditi derivanti dagli uffici di amministratore (anche di Srl), sindaco o revisore di coloro per i quali la funzione è prevista dall’ordinamento professionale, e i dipendenti pubblici in rappresentanza del Tesoro), associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Sono soggetti all’obbligo anche gli amministratori di condominio;
  • Redditi derivanti dall’esercizio di vendita a domicilio;
  • Redditi derivanti dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi per oggetto attività a contenuto artistico e professionale, svolte senza vincoli di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

Il legislatore fiscale considera collaborazione coordinata e continuativa la prestazione di attività che,  pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sia svolta senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel contesto di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione (più propriamente compenso) periodica prestabilita. Laddove manchi anche uno soltanto di questi requisiti, il reddito percepito dovrà essere ricondotto in altre categorie di lavoro autonomo, quelli per esempio quello occasionale o quello svolto per professione abituale.

Il fatto di essere iscritti a una forma di previdenza obbligatoria non esonera automaticamente dal contributo. Così, ad esempio, se un lavoratore dipendente già coperto da un trattamento previdenziale si trova a percepire compensi di lavoro autonomo (perché esercita una professione oppure perché titolare di rapporti di collaborazione) su questi redditi dovrà pagare il contributo. Per i professionisti è frequente la collaborazione con enti pubblici o privati sulla base di preventive convenzioni.

 

 

REQUISITI

 

Perché sia configurabile un rapporto di parasubordinazione- stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 5698/2002- devono sussistere i seguenti requisiti:

  • La continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo e comporti un impegno costante del prestatore a favore del committente;
  • La coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall’ingerenza di quest’ultimo nell’attività del prestatore
  • La personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del proposto sull’opera svolta dai collaboratori e sull’utilizzazione  di una struttura di natura materiale.

Non è invece necessario che la prestazione consti di un’attività diversa da quella abitualmente esercitata dal prestatore,  né che tale prestazione sia resa con totale esclusione di mezzi organizzati o di personale subordinato, essendo peraltro irrilevante che il suddetto prestatore agisca in regime di autonomia o subordinazione.

 

 

 

QUANTO SI PAGA

Per gli iscritti alla Gestione separata sono previste due aliquote contributive:

25,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata e che non siano pensionati. Il contributo è comprensivo dell’aliquota dello 0,72% per finanziare l’indennità di maternità, l’assegno per il nucleo familiare, l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera;

17% per: i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro; i titolari di pensione di reversibilità.

Gli assicurati hanno la possibilità di riscattare fino a cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative precedenti la costituzione della Gestione separata presso l’Inps (ossia prima del 1° gennaio 1996). Il riscatto viene pagato in base all’aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore.

Inoltre, è possibile il riscatto della laurea conseguita dopo il 1996.

 

COME E QUANDO SI PAGA

Il contributo alla Gestione separata va versato all’Inps con un modulo (F24). Il modulo è unico per professionisti e collaboratori.

 Professionisti

il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, ed è a completo carico del professionista.

 Collaboratori

il versamento è effettuato dal committente o dall’associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per due terzi a carico dell’azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore, mentre la ripartizione dei contributi tra associante e associato è pari rispettivamente al 55 e al 45 per cento.

I committenti hanno l’obbligo di inviare il modulo telematico Emens, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che cambia di anno in anno in base alle variazioni del costo della vita.

Per l’anno 2014  il massimale è pari a euro 100.123,00.

 

DOMANDA:

La domanda di iscrizione può essere fatta:

  • direttamente agli uffici dell’Inps utilizzando gli appositi moduli, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, l’inizio dell’attività ed i dati del committente;
  • telefonando al numero gratuito 803.164;
  • tramite il sito www.inps.it, cliccando su servizi online