DIRIGENTI DI AZIENDA
Per aziende industriali si intendono, ai sensi dell’art. 4, L. n. 44/1973, le imprese, pubbliche o private, che esercitino: attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività ausiliaria delle predette e le imprese o aziende che risultino assoggettate o aggregate, per la loro attività di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari.
Il fondo ha erogato (fino al 31/12/2002) le seguenti prestazioni:
- Pensione di vecchiaia (normale, anticipata, differita, supplementare o pro-rata temporis)
- Pensione di anzianità
- Assegno di pensionamento anticipato
- Pensione di invalidità
- Pensione ai superstiti
L’anzianità contributiva INPDAI è espressa in giorni: l’annualità di contribuzione è commisurata a 360 giorni (una settimana corrisponde a 6,923 giorni).
L’anzianità massima è fissata a 14,400 giorni, pari a 360 giorni per 40 anni.
Per la misura della pensione, l’anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1994 deve essere computata in trentesimi, con massimo, quindi, di 10.800 giorni che si raggiungeva in 30 anni (2,66% all’anno); dall’1/1/1995 deve essere computata in quarantesimi (con un massimo di 14.400 giorni).
In tema di pensionamento di anzianità, invalidità e riversibilità, cumulo pensione-lavoro, Anf, integrazione al minimo, supplementi di pensione, perequazione automatica delle pensioni, versamenti volontari, totalizzazione, maggiorazione sociale, tredicesima pesante, ecc., si applicano le norme comuni. Sono rimaste differenti fino al 31/12/2002 solo le fasce di retribuzione pensionabile.
NOVITA’ PER GLI ASSICURATI
Gli 82.447 dirigenti titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI al 31 dicembre 2002, sono iscritti automaticamente all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, mentre il rapporto di lavoro di quelli assunti dal 1° gennaio 2003 va denunciato direttamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La disposizione riguarda sia i dirigenti di prima nomina (per nuova assunzione o per passaggio di qualifica) sia i dirigenti già in possesso di posizione assicurativa presso l’INPDAI, che cessino il rapporto di lavoro in corso presso l’azienda e instaurino un nuovo rapporto presso la stessa azienda o un’altra azienda industriale.
I contributi sono versati dalle aziende facendo riferimento all’intera retribuzione percepita, senza l’applicazione dei massimali fissati dalle leggi precedentemente in vigore.
Restano confermate, secondo le regole della relativa disciplina INPS, le possibilità di contribuzione facoltativa (versamenti volontari, ricongiunzioni e riscatti), di totalizzazione, di riscatto di rendita vitalizia e di contribuzione figurativa.
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NON PENSIONISTICHE ED ASSISTENZIALI
Delle prestazioni previdenziali non pensionistiche rimane in vigore il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, mentre sono soppresse tutte le prestazioni di natura assistenziale (erogazioni straordinarie, assistenza infermieristica domiciliare, case di riposo, borse di studio, ecc.)
CAMBIAMENTO PER I VECCHI PENSIONATI
La gestione delle 90.444 pensioni INPDAI in essere al 31 dicembre 2002 è assunta dall’INPS, che prosegue la corresponsione delle prestazioni, confermando l’importo liquidato.
Dal giugno di quest’anno il pagamento avviene direttamente con procedura INPS, con le modalità adottate per la generalità degli assicurati, come comunicato con la lettera inviata a ciascun pensionato in cui sono stati indicati la sede di competenza, la categoria della prestazione ed il relativo numero di certificato.
CAMBIAMENTO PER I NUOVI PENSIONATI
Le domande di nuova pensione possono essere presentate nelle sedi INPS presenti sul territorio, che in un primo periodo provvederanno ad inoltrarle presso la sede ex INPDAI di Roma per la relativa fase istruttoria.
Entro il mese di ottobre 2003 gli archivi e i dati storici delle pensioni saranno trasferiti alle sedi territoriali, in modo da consentire la liquidazione diretta delle prestazioni a partire dal 2004.
Le pensioni, ancora in fase di definizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, o anteriore, saranno definite secondo la disciplina vigente nell’INPDAI, mentre quelle con decorrenza successiva saranno pagate secondo il sistema del pro-rata.
L’importo di queste prestazioni sarà quindi determinato dalla somma della quota corrispondente alle anzianità contributive maturate preso il soppresso Istituto, comprensive di contributi trasferiti o ricongiunti a seguito di domande presentate entro la fine del 2002, e di quella corrispondente alla anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a partire dal gennaio 2003.
Spiegazioni più dettagliate sono contenute nelle circolari n.44 e n.107 del 2003, nella comunicazione relativa alla compatibilità per gli ex iscritti INPDAI con l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS e al differimento dei termini di pagamento dei versamenti volontari e nella pagina dedicata alla pensione dei dirigenti industriali di Tutto Inps, presenti su questo sito.
Per tutte le altre notizie, si possono consultare le voci della sezione Informazioni.
A disposizione dei dirigenti rimangono anche i servizi di calcolo previsionale della pensione maturata fino al dicembre 2002 e la possibilità di verificare, alla stessa data, la propria posizione contributiva.