I lavoratori esposti all’amianto per almeno cinque anni di contributi possono richiedere la pensione di inabilità:
- anno 2017 entro il 16 settembre 2017.
- dal 2018 entro il 31 marzo di ogni anno.
La misura prevista dalla Legge di Stabilità 2017 diventa operativa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM Lavoro dello 31 maggio 2017.
Requisiti specifici:
I beneficiari sono i lavoratori affetti da malattia legate all’esposizione all’amianto in base all’articolo 1, comma 250, della legge 232/2016:
- mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi.
Requisito:
- almeno cinque anni di contributiversati ed il riconoscimento INAIL della patologia professionale o per causa di servizio, ottenibile anche dall’assicurato che non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nel caso dell’esposizione all’amianto, si introducono regole meno rigide di quelle ordinarie per questo tipo di prestazione, che prevede l’impossibilità di svolgere qualsiasi mansione lavorativa.
Per la contribuzione sono richiesti che almeno tre dei cinque anni di contributi versati si collochino nell’ambito degli ultimi cinque precedenti alla presentazione della domanda.
Domanda
La domanda si presenta all’INPS, che le accoglie fino al raggiungimento del limite di spesa (20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro dal 2018).
Quando il tetto di risorse viene superato, l’INPS fa slittare le domande valide all’anno successivo, tenendo conto prioritariamente di età anagrafica, anzianità contributiva, e solo a parità delle stesse, della data di presentazione dell’istanza.
Limitatamente al 2017:
- il termine di presentazione della domanda è il16 settembre 2017, 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta.
Dal 2018:
- la data resta fissa al 31 marzo. Si attendono le istruzioni INPS e l’attivazione della specifica procedura.
Pensione di inabilità
La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma e non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, e con altri benefici pensionistici.
In base alla Legge di Stabilità, dipendenti pubblici e personale degli enti di ricerca, nel momento in cui chiedono la pensione inabilità per esposizione all’amianto, non percepiscono il TFR con regole diverse da quelle previste in caso di pensionamento ordinario.
La liquidazione verrà effettuata , come in tutti i casi di pensionamento, con decorrenza a partire dal momento in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia.
Fonte: decreto ministeriale