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SUPERSTITI

PENSIONE AI SUPERSTITI

 

La pensione di riversibilità spetta ai superstiti del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, ma anche dell’assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi. Quando deriva da assicurato è definita “indiretta”. La distinzione è soprattutto teorica, in quanto in pratica sono la stessa cosa: si equivalgono sia per l’importo, sia per la normativa che ne prevede il conseguimento. La riversibilità spetta ai superstiti di qualsiasi nazionalità e compete anche dalle pensioni supplementari. Essa non è, a sua volta, riversabile, salvo che il superstiti ne abbia diritto nei confronti del lavoratore unico dante causa.

Per i superstiti di un pensionato la riversibilità non è, dunque, subordinata ad alcun requisito contributivo. Invece, in caso di morte di un lavoratore non ancora pensionato, è richiesto che l’assicurato, all’atto del decesso, potesse far valere i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva normalmente previsti per il diritto alla pensione di inabilità (o all’assegno di invalidità) ,ovvero alla pensione di vecchiaia (prescindendo dall’età). E’ sufficiente, quindi, che il dante causa faccia valere cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la morte, oppure 15 anni (requisito rimasto immutato anche dopo il D. lgs. N. 503/1992) in qualsiasi epoca. Visto che nel sistema contributivo la pensione di vecchiaia si può ottenere almeno con 5 anni di contributi in qualsiasi epoca, si possono creare situazioni nelle quali spetta la diretta ma non l’indiretta.

 

A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione:

  • il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
  • il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
  • i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
  • i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

  • ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

  • ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

 

INDENNITA’ PER MORTE

In caso di decesso di un lavoratore senza che sussistano i requisiti contributivi per la pensione di riversibilità, al coniuge superstite spetta un’indennità rapportata all’ammontare dei contributi versati a condizione che risulti accreditato in favore del dante causa, nel quinquennio precedente la morte, almeno un anno di contribuzione. La domanda per l’indennità va presentata entro un anno dalla morte, a pena di decadenza. Se non esiste il coniuge, ne hanno diritto i figli che si trovino nelle stesse condizioni richieste per la pensione di riversibilità. L’indennità è pari a 45 volte l’ammontare dei contributi base accreditati e non può essere inferiore a euro 22,31, né superiore a euro 66,62. La prestazione ha evidentemente sempre incontrato scarso interesse.

 

INDENNITA’ UNA TANTUM

Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum, se: non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta; non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato; è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.

Il diritto all’importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.

 

QUANTO SPETTA

L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

  • 60%, solo coniuge (*);
  • 70%, solo un figlio;
  • 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
  • 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
  • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

N.B.: Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

 

INCUMULABILITÀ CON REDDITI DEL BENEFICIARIO

La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella seguente tabella:

 

AMMONTARE DEI REDDITI

PERCENTUALI DI RIDUZIONE

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile  in vigore al 1° gennaio

25%
dell’importo della
pensione

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio

40%
dell’importo della
pensione

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio)

50%
dell’importo della
pensione

L’incumulabilità non si applica in presenza di contitolari  appartenenti al medesimo nucleo familiare (Circ. 234 del 25 agosto 1995).

 

 

DOMANDA

La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.

Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006).

 La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.