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CUMULO PENSIONE REDDITO

CUMULO PENSIONE REDDITO

PENSIONI CON CALCOLO RETRIBUTIVO

A partire dal 1° gennaio 2009 le pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo sono del tutto cumulabili con i redditi da lavoro.

La regola vale oggi, oltre che per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità raggiunte con 40 anni di contribuzione, anche per quelle raggiunte con 58 anni di età e 35 di contribuzione per i lavoratori dipendenti, 59 di età e 35 di contributi, per gli autonomi.

Questo fino al 30 giugno 2009. A partire dal 1° luglio si conseguirà infatti la pensione con il sistema della quote: quota 95 per i lavoratori dipendenti (cioè età minima 59 anni e 36 di contributi) e quota 96 per i lavoratori autonomi (60 anni di età e 36 di contributi).

PENSIONI CON CALCOLO CONTRIBUTIVO

Il divieto di cumulo è stato abolito anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo.

Sono cumulabili le pensioni raggiunte con 35 anni di contribuzione e l’età prevista per le pensioni calcolate con il sistema retributivo.

Sono cumulabili, inoltre, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate a coloro che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo, 60 anni se donna.

ESCLUSIONI DALLA NUOVA DISCIPLINA

Rimangono i limiti previsti dalla vecchia normativa per:

• gli assegni di invalidità

• le pensioni ai superstiti

• le pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente

• gli assegni straordinari per il sostegno del reddito

• i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale