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DISOCCUPAZIONE EDILIZIA (LEGGI 223 E 451)

CHE COS’È

È un intervento a sostegno dei lavoratori licenziati da aziende edili operanti nelle aree nelle quali il CIPI abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

 

 A CHI SPETTA

LEGGE 223/91 art. 11, comma 2: tale trattamento può essere corrisposto ai lavoratori che si trovino nelle seguente condizioni:

 –  siano licenziati da aziende operanti nelle aree nelle quali il CIPI abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni;

–  siano licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori superiore al settanta per cento;

–  siano residenti nell’area in cui sono completati i lavori ovvero in circoscrizioni che presentino un rapporto tra iscritti alla 1^ classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

–  Abbiano svolto un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi.

 LEGGE 451/94 art. 3, comma 3: tale trattamento può essere corrisposto ai lavoratori licenziati da aziende che abbiano attuato un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale e che facciano valere, presso l’azienda che ha proceduto al licenziamento, un’anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, ventiquattro dei quali di lavoro effettivamente prestato.

 

 LA DOMANDA

Il lavoratore deve presentare la domanda, a pena di decadenza (su modulo DS21), presso le sedi Inps (preferibilmente quella competente per territorio), entro due anni dalla data del licenziamento. I moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.

 

 QUANTO SPETTA

L’importo dell’indennità di trattamento speciale di disoccupazione è determinato con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. L’indennità, per i primi dodici mesi, è pari al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, trattamento che non può superare i massimali stabiliti anno per anno, e all’ottanta per cento dal tredicesimo mese in poi.

 Per i licenziati nel corso del 2009 i limiti sono i seguenti:

 –  € 886,31 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13ª mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14ª, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a € 1.917,48 lordi mensili;

–  € 1.065,26 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 1.917,48 lordi mensili.

Agli importi indicati deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%. I periodi di indennità di mobilità sono utili per il diritto e per la misura della pensione sia di vecchiaia che di anzianità.

 

 PER QUANTO TEMPO

LEGGE 223/91 art. 11: nei limiti massimi fissati nel decreto ministeriale, sulla base della crisi accertata dal CIPI, il trattamento speciale è corrisposto per un periodo non superiore a diciotto mesi; nelle aree del Mezzogiorno il trattamento è corrisposto per ventisette mesi.

 LEGGE 451/94: : il trattamento speciale è corrisposto per un periodo non superiore a diciotto mesi; nelle aree del Mezzogiorno il trattamento è corrisposto per ventisette mesi. La durata della prestazione è determinata in base all’età fatta valere dai lavoratori all’atto del licenziamento e all’ubicazione dell’unità produttiva di appartenenza.