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ASSEGNO SOCIALE

ASSEGNO SOCIALE (AS)

 

Dal 1° gennaio 1996 (art. 3, cc. 6 e 7, L. n. 335/1995) la pensione sociale è scomparsa, sostituita dall’assegno sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

 

Qualora l’interessato non sia coniugato (oppure separato legalmente, divorziato o autorizzato a vivere separato a seguito di ordinanza presidenziale) l’assegno:

  • Compete in misura intera, se il suo reddito è pari a zero
  • Compete in misura ridotta, se il reddito netto nel 2014 è inferiore a euro 5.818,93 annui, fino a concorrenza di tale importo
  • Non compete se il reddito è superiore a euro 5.818,93

 

Se, invece, l’interessato è coniugato, si considera solo il reddito coniugale (sempre netto); non importa se il reddito personale supera euro 5.818,93. La situazione allora è la seguente:

  • Se il reddito cumulato non supera euro 11.637,86 annui, viene corrisposto l’assegno in misura ridotta fino alla concorrenza di questo tetto (nell’importo massimo mensile di euro 442,30)
  • Se il reddito cumulato eccede euro 11.499,80 annui, l’assegno non compete.

 

L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.

 

Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

 

REQUISITI:

 65 anni e 3 mesi di età; stato di bisogno economico;cittadinanza italiana;per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

 

REDDITI DA VALUTARE E DA ESCLUDERE

 

Da valutare: redditi assoggettati all’Irpef al netto dell’imposizione fiscale e contributiva; redditi esenti da imposte, quali prestazioni assistenziali erogate dallo stato (pensione di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall’Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio militare di leva, ecc); redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva quali: interessi postali e bancari, interessi sui Bot, Cct, ecc.; assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

 

Da escludere: trattamenti di fine rapporto comunque denominati e loro anticipazioni; competenze arretrate soggette a tassazione separata; l’importo del proprio assegno sociale (va invece valutato quello del coniuge) ; reddito della casa di abitazione e relative pertinenze; i trattamenti di famiglia comunque denominati; 1/3 dell’importo della pensione liquidata esclusivamente secondo il sistema contributivo; le indennità di accompagnamento di ogni tipo; le indennità di comunicazione per i sordomuti; gli assegni vitalizi erogati agli ex combattenti della guerra 1915/1918.

 

DOMANDA:

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
  • telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati e intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.