DISOCCUPAZIONE EDILIZIA (427)
CHE COS’È
È un intervento a sostegno dei lavoratori licenziati da aziende edili in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.
A CHI SPETTA
Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori licenziati per cessazione dell’attività aziendale, ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, o per fallimento di aziende edili ed affini, anche artigiane.
I lavoratori debbono far valere nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali, versati o dovuti per il lavoro effettivamente prestato nel settore dell’edilizia.
LA DOMANDA
Il lavoratore deve presentare la domanda, a pena di decadenza (su modulo DS21), presso le sedi Inps (preferibilmente quella competente per territorio), entro due anni dalla data del licenziamento e deve dichiarare la disponibilità al lavoro presso i Centri per l’impiego. I moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.
QUANTO SPETTA
L’importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è pari all’ottanta per cento della retribuzione media giornaliera, nei limiti del massimale.
PER QUANTO TEMPO
Il trattamento speciale compete per il periodo di 90 giornate e viene corrisposto per un massimo di 30 giorni al mese, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, tranne che per febbraio, mese nel quale vengono corrisposte 28 giornate o 29, negli anni bisestili.