ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE
L’istituto degli assegni familiari, che risale al Ccnl dell’11/10/1934, è stato radicalmente riformato, dal 1° gennaio 1988, tramite la legge n. 153/1988.
La prestazione non è più riferita al familiare a carico, bensì al nucleo familiare nel suo complesso. Rispetto alla precedente normativa non hanno più rilievo la posizione del capofamiglia e l’eventuale posizione economica di non autosufficienza di coniuge e figli.
A CHI SPETTA
L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals ), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
IMPORTO
Per la determinazione dell’importo dell’assegno va tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo: la prestazione ha, infatti, importo decrescente per scaglioni crescenti di reddito. Sono previsti inoltre aumenti degli scaglioni di reddito, dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, nella misura:
- Euro 2.235 circa se il/la richiedente è vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, celibe o nubile, oppure in stato di abbandono
- Euro 11.179 circa se il nucleo familiare comprende persone totalmente inabili
- Euro 13.413 circa in caso di concorrenza di entrambi le suesposte condizioni.
Sia gli scaglioni di reddito che questi particolari aumenti degli stessi hanno una rivalutazione annuale, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo determinata dall’Istat.
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione;
Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.
FAMIGLIE NUMEROSE
Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.
REDDITI DEL NUCLEO
I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente.
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
le rendite vitalizie erogate dall’Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.
DOMANDA
Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:
- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
- all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni.
PAGAMENTO
L’assegno viene pagato:
dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
direttamente dall’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.
PAGAMENTO AL CONIUGE DELL’AVENTE DIRITTO
Il coniuge dell’avente diritto, alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire con riferimento all’avente diritto. La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.
PAGAMENTO IN CASO DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI
Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare.
PAGAMENTO AL GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO
Il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.