La prestazione viene introdotta dall’art. 12, L. n. 118/1971. Ai sensi del D. lgs. N. 509/1988, ricorrendo le prescritte condizioni di reddito, ai mutilati e invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno ( più tre mesi dal 2013), nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico della regione (che la eroga tramite l’Inps), una pensione di inabilità, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (salvo diversa decisione della commissione).
Per totale inabilità lavorativa, secondo il più rigido concetto medico-legale, s’intende l’assenza o la perdita completa della capacità lavorativa. Tuttavia, il fine di questa legislazione non può essere solo ed esclusivamente assistenziale ma attraverso la concessione dei benefici, si deve tendere al recupero del minorato. Il concetto di inabilità va inteso, quindi, in un’ottica più estensiva; in un senso medico-sociale più che medico- legale.
Lo stesso ministero del Lavoro ha indirettamente confermato questa esigenza, quando in una sua circolare ha affermato che “anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche 100%) possono (se oculatamente utilizzati) svolgere, sia pure eccezionalmente, determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili”. Questo è possibile, ovviamente, solo quando vi sia una capacità lavorativa residua specifica.
La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità. E’ inoltre compatibile l’indennità di accompagnamento con l’eventuale attività lavorativa.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non si parla più di pensione di inabilità ma di assegno sociale.
In caso di morte del’invalido la pensione di inabilità non si trasmette agli eredi.
I requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità sono:
ü Il riconoscimento di una inabilità lavorativa totale e permanente (100%);
ü Un’ età compresa fra i 18 e i 65 anni;
ü Essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
ü Disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16. 449, 85 (valido per il 2014).
COME SI CALCOLA IL REDDITO ANNUO PER AVERE DIRITTO ALLA PENSIONE
Il reddito annuale che non deve essere superato dall’invalido per avere diritto alla pensione di inabilità, che per il 2014 è di euro 16.449,85, viene fissato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’Inps con delle specifiche circolari emanate anno per anno.
Sul tema è in ricorso un importante dibattito che potrebbe cambiare lo scenario, dal momento che recenti sentenze hanno stabilito che del suddetto reddito entrano a far parte anche i redditi del coniuge, se presente. Naturalmente queste sentenze non hanno valore di legge ma l’Inps ha interpellato il Ministero del Lavoro affinché si pronunci sulla spinosa materia.
Recentemente è intervenuto il legislatore che, nel Decreto Legge n. 76/2013, all’art. 10, comma 5, ha stabilito che ai fini del diritto a pensione non si fa riferimento ai redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare del richiedente.
L’importo della pensione di inabilità previsto per l’ anno 2014 è di euro 279,19 pagati per 13 mensilità.
La pensione di inabilità non è soggetta a IRPEF.