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INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

 

 

 INVALIDITA’ CIVILE

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Così recita l’art. 38 della Costituzione.

Il primo intervento in materia risale addirittura ad una legge del 30/8/1962. Il termine “invalido civile” è stato introdotto dalla L. n. 1539/1962. Nel nostro paese la legislazione in favore dei disabili (dopo un primo intervento organico con la L. n. 118/1971) è stata, però, caratterizzata da un’evoluzione disarmonica, con il ricorso continuo ad aggiustamenti, modifiche, ripensamenti, revisioni.

 

DESTINATARI DELLA NORMATIVA

Il riconoscimento dell’invalidità civile prescinde totalmente da qualsiasi requisito contributivo e può essere finalizzato al conseguimento dei seguenti diritti:

–        Collocamento obbligatorio

–        Assegno mensile

–        Pensione di inabilità

–        Indennità di accompagnamento

–        Protesi, ortesi ed ausili

–        Congedo per cure

–        Esenzione dai ticket

–        Indennità di frequenza per i minori.

 

SONO INTERESSATI:

ü  Tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni (più tre mesi dal 2013), affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico o dismetabolico, o insufficienze derivanti da difetti sensoriali o funzionali, che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativo non inferiore ad 1/3, non dovuta a cause di guerra o di infortunio sul lavoro o di servizio;

ü  Tutti i cittadini ultrasessantacinquenni affetti dalle stesse minorazioni di cui sopra, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;

ü  Tutti i cittadini minori di 18 anni affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie a carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivate da difetti sensoriali o funzionali, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Tutti i cittadini possono avere la qualifica di invalidi civili, indipendentemente dall’età, dal sesso, dal grado di cultura, dall’attività lavorativa, naturalmente di presenza di minorazioni fisiche o psichiche, che provochino incapacità lavorativa non inferiore ad 1/3.

 

DOMANDE ALL’INPS SOLO IN VIA TELEMATICA

Dal 1° gennaio 2010 tutte le domande per invalidità civile, accompagnamento, cecità, sordomutismo e handicap (L. n. 104/1992) devono essere inviate all’Inps esclusivamente in via telematica.

L’art. 10, c. 3, L. n. 122/2010 disciplina la fattispecie della intenzionale falsa attestazione di stati di malattia o handicap cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap o disabilità, che siano successivamente revocati, per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.

Con il msg. N. 3440/2011 l’Inps ha sottolineato che “in tali situazioni il medico, ferme restando la responsabilità penale e disciplinare, sarà anche obbligato a risarcire il danno patrimoniale nonché il danno all’immagine subiti dall’Amministrazione. Dal punto di vista medico-legale, sussistono profili di responsabilità per danno erariale in caso di rettifica del giudizio espressamente nel corso dell’originario riconoscimento o a seguito di attestazione sanitaria falsa o erronea per colpa grave.

Invece, in caso di revisione determinata da una modificazione migliorativa del quadro clinico ovvero da un riadattamento lavorativo, non si evidenziano responsabilità per danno erariale, pur in presenza di revoca della prestazione in godimento.

 

PROCEDURE PER I RICONOSCIMENTI

Nell’ambito di ciascuna Azienda sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate degli accertamenti, ciascuna composta da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina di lavoro.

La commissione medica Asl è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza delle associazioni dei mutilati e invalidi civili, o dei ciechi e dei sordomuti, o delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali.

Su domanda, rispettivamente dell’Unione italiana ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti- motivata dall’esigenza di meglio soddisfare le necessità degli invalidi interessati, le cui peculiari caratteristiche richiedono un esame da parte di sanitari forniti di idonee specializzazioni- il competente assessore regionale alla sanità può autorizzare la costituzione nel capoluogo di provincia di una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti dall’intera provincia per i ciechi civili e i sordomuti.

Tali commissioni sono composte di tre membri, di cui un medico specializzato in medicina legale, con funzione di presidente, un medico oculista, oppure un medico otorinolaringoiatra, secondo la natura della commissione, ed un medico da scegliere prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro.

La commissione medica Asl procede all’esame delle domande di invalidità secondo l’ordine cronologico di presentazione, salvo i casi in cui sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti, accertate e riconosciute valide dalle commissioni stesse. In tali casi l’interessato può essere visitato, su delega della competente commissione medica Asl, da altra commissione medica Asl nel cui ambito lo stesso temporaneamente si trova.

L’invalido, in sede di accertamento sanitario, può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

 

INVALIDI CIVILI: I DIRITTI

ETA’

PERCENTUALE INVALIDITA’ MINIMA

BENEFICI

Per tutti

34% o con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età

Status di invalido

Protesi ed ausili

18-65,3

46%

Collocamento obbligatorio

18-65,3

51%

Congedo per cure

18-65,3

60%

Quota invalidi in costanza di rapporto di lavoro

Per tutti

67%

Esenzione ticket

18-65,3

74%

Assegno mensile

Per tutti

75%

Bonus di due mesi per ogni anno di lavoro

Per tutti

80%

Riduzione dell’età pensionabile

18-65,3

100%

Pensione di inabilità

Per tutti

Soggetti con impossibilità a deambulare senza accompagnatore o con impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana

Indennità di accompagnamento

NB: Le prestazioni monetarie – salvo l’accompagnamento – sono subordinate a determinati limiti reddituali.

 

 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

 

L’indennità di accompagnamento è riconosciuta alle persone impossibilitate a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e a chi necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

L’indennità di accompagnamento:

ü  Non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;

ü  Non è subordinata a limiti di reddito;

ü  È indipendente dall’età della persona;

ü  È indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;

ü  Non è reversibile, ovvero non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido;

ü  È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

 

Hanno diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi civili che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% e che:

ü  Si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure si trovino nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di un’assistenza continua;

ü  Siano cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, o siano extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

ü  Risiedano in Italia;

ü  Non siano ricoverati in strutture sanitarie con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico o ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi (continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia.

NB: la sentenza della Corte Costituzionale n. 40 dell’11 marzo 2013 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che subordina al requisito della titolarità della carta soggiorno- ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo- la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.

 

L’indennità di accompagnamento, così come tutte le altre provvidenze economiche connesse con lo stato di invalidità civile, sono concesse dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni mediche. In questo caso, la certificazione medica allegata alla richiesta all’Asl, quella comprovante la minorazione, deve avere una diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito “ persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, oppure che è “persona che necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

Alla fine degli accertamenti medici il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall’Inps e se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il cittadino viene invitato ad inserire online una serie di dati richiesti ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie, ecc.) Questi informazioni finiscono nella banca dati Inps e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile. Per questa procedura è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.

Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.

L’indennità di accompagnamento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’Asl. La commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.

 

L’importo dell’indennità di accompagnamento previsto per l’ anno 2014 è di euro 504,07 al mese, pagati per 12 mensilità.

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l’indennità di accompagnamento sono tenuti a presentare una dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere il beneficio.

Dunque, sono tenuti a presentare la dichiarazione:

ü  Gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento e indennità di frequenza;

ü  Gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile.

 

IL RICORSO CONTRO IL VERBALE:

Contro il verbale della Commissione Asl che riconosce o meno l’invalidità civile e la relativa indennità di accompagnamento, la persona può presentare ricorso. La procedura del riscorso è cambiata recentemente e, dal 2012, chiunque voglia fare ricorso avverso un verbale di invalidità deve obbligatoriamente effettuare un accertamento tecnico preventivo prima di dare avvio alla causa giudiziaria vera e propria.

In sostanza il ricorrente deve recarsi presso il Tribunale di competenza (quello della propria residenza) e presentare l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Se questo accertamento preventivo non viene effettuato, non si può arrivare davanti al giudice.

L’accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell’Inps. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa alle parti (cioè all’Inps e al ricorrente). A quel punto, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.

Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte. Il giudizio si chiuderà con una sentenza inappellabile.

Il ricorrente è comunque tenuto ad appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza ed è inoltre a suo carico l’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica.

 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO PER I MINORENNI: NOVITA’

La legge n. 114/2014 ha introdotto importanti novità a favore dell’invalido, stabilendo che il minorenne titolare dell’indennità di accompagnamento non è più tenuto a presentare la domanda all’Inps al compimento della maggiore età. Prima di questa innovazione, infatti, quando la persona compiva 18 anni, non riceveva in automatico alcuna prestazione economica e, per continuare a percepire l’indennità di accompagnamento o altre provvidenze economiche previste per i maggiorenni doveva presentare domanda all’Inps.

Grazie a questa riforma sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza bisogno di presentare una nuova domanda.