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CONTRIBUTI FIGURATIVI

CONTRIBUTI FIGURATIVI

 

 La contribuzione figurativa è una contribuzione fittizia, riconosciuta ai lavoratori durante determinati periodi nei quali non hanno potuto prestare attività lavorativa per motivi ritenuti degni di tutela sociale.

Già dal 1935 i periodi di servizio militare, di malattia e di maternità potevano essere riconosciuti per la pensione (e, limitatamente a servizio militare e maternità, anche per l’indennità di disoccupazione e le prestazioni antitubercolari), purché intervenuti dopo l’inizio dell’assicurazione.

Con la legge n. 218/1952, il riconoscimento venne esteso ai periodi di percezione dell’indennità ordinaria di disoccupazione e di assenza dal lavoro per assistenza antitubercolare.

Successivamente le leggi istitutive di nuove prestazioni o riconoscimenti, come ad esempio quelle della cassa integrazione guadagni, dei trattamenti speciali di disoccupazione, dell’aspettativa per svolgere pubbliche funzioni elettive o sindacali, dell’indennità di mobilità, dei congedi a vario titolo retribuiti, ne hanno stabilito fin dall’origine la possibilità di utilizzo come contribuzione figurativa a fini via via più larghi e con valore retributivo sempre più completo.

La contribuzione figurativa può essere a copertura, quando intervenga a sostituire la retribuzione completamente mancante, oppure ad integrazione, quando sia finalizzata a ricostruire l’integrità di una retribuzione decurtata a causa dell’evento considerato.

Nel settore agricolo si può individuare un terzo tipo di contribuzione figurativa, definibile ad incremento.

La differenza tra i tre tipi sta nel diverso sistema di determinazione del valore retributivo.

 

SERVIZIO MILITARE

Sono accreditabili i periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, nelle forze armate italiane, compresa l’Arma dei carabinieri, sia in tempo di pace che di guerra, o di servizi equiparati al servizio militare. Le vicende della seconda guerra mondiale hanno creato per i singoli militari situazioni molto differenziate. Per questo, riguardo ai periodi accreditabili, riteniamo utile ricordare che, oltre al servizio militare effettivo e ai periodi di sbandamento, sono riconosciute anche le particolari licenze:

–          Licenze speciali o straordinarie, in attesa di disposizioni, seguite a periodi di sbandamento

–          Licenze illimitate o straordinarie in attesa di disposizioni concesse nel corso o al termine della guerra, anche se per periodi successivi all’8 settembre 1943

–          Licenze coloniali

–          Licenze straordinarie in attesa di abbreviazione di ferma

–          Licenze di convalescenza, anche se dovute ad infermità non dipendenti da causa di servizio

–          Licenze illimitate in attesa di nomina a ufficiale di complemento

–          Licenze straordinarie o speciali senza assegni e prestabilite anche se soggette a rinnovo.

–           

Sono invece esclusi dalla possibilità di accredito:

–          I periodi di tempo trascorsi in stato di diserzione, anche se la relativa condanna sia stata in seguito soggetta ad amnistia o indulto; o di assenza arbitraria, anche se tale assenza non sia seguita da denuncia

–          I periodi di licenza concessa per motivi privati o in seguito a domanda

–          Il periodo di licenza illimitata o straordinaria senza assegni seguita da congedo o in attesa del trattamento di quiescenza

–          I periodi di detenzione dei militari in attesa di giudizio, seguiti da sentenza di condanna stessa (sono pertanto accreditabili i periodi di detenzione seguiti da sentenza assolutoria).

Con msg. N. 6033/2005 l’Inps ha chiarito che non possono essere valutati nemmeno i periodi di detenzione per rifiuto di prestare servizio militare di leva

–          I periodi di servizio militare presentato dopo l’8 settembre del 1943 nelle formazioni della sedicente Repubblica sociale italiana

–          I periodi già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria).

Sono equiparati a quello militare

–          Il servizio sostitutivo civile

–          Il servizio militare non armato

–          Il servizio nella Croce rossa italiana e nel Sovrano militare ordine di Malta, prestato dal personale maschile militare e dalle infermiere, chiamati in servizio in seguito a precetto

–          La partecipazione alle formazioni partigiane, successiva all’8 settembre 1943, in qualità di partigiano/a combattente

–          Il servizio prestato nel corpo delle Guardie di pubblica sicurezza

–          Il servizio prestato nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale

–          Il servizio prestato nel Corpo di polizia dell’Africa italiana

–          Il servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di “Vigile ausiliario”

–          Il servizio prestato dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946 nell’Unione nazionale protezione antiaerea

–          Il servizio prestato come militarizzati da parte di dipendenti di amministrazioni statali, di enti pubblici o anche di aziende private tra il 10 giugno 1940 ed il 15 ottobre 1946 (per i periodi di militarizzazione, gli ex dipendenti privati, prima esclusi, possono ottenere la ricostruzione della pensione). Non è richiesto il foglio matricolare, ma la documentazione rilasciata dalla competente autorità militare

–          La prigionia subita da militare o da militarizzato, per periodi fino alla data del rimpatrio, anche se successiva al 15 ottobre 1946

–          Il servizio militare prestato nelle Forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale dagli altoatesini e dalle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone a lingua mista di Cortina d’Ampezzo e di Tarvisio, e nei comuni di S. Orsola e Luserna, che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, sempre che non abbiano preso parte ad azioni, anche isolate, di terrorismo o sevizie

–          L’internamento da civile nei lager nazisti prima del 15 ottobre 1946

–          Il servizio militare prestato nelle Forze armate austriache dal 25 maggio 1915 al 30 giugno 1920 da cittadini dei territori già facenti parte dell’Impero austro-ungarico.

Non è equiparato il servizio di volontariato civile nei paesi in via di sviluppo.

CONDIZIONI PER L’ACCREDITO

Dalla data di istituzione dell’Ago (1° luglio 1920), ai sensi della legge n. 153/1969, condizione per l’accredito è l’esistenza di almeno un contributo obbligatorio versato ( o dovuto purché non caduto in prescrizione al momento della domanda di accredito), in epoca precedente o successiva al periodo di servizio militare o equiparato. Tale contributo è considerato valido anche se conseguito in base a rapporto lavoro all’estero purché in paese Ue o convenzionato con l’Italia. L’Inps, con circ. n. 300/1972, ha stabilito che l’innovazione introdotta si applica dalla data di entrata in vigore della legge n. 153/1969 (1° maggio 1969), anche a favore dei superstiti di assicurati deceduti anteriormente al 1° maggio 1969, ai fini della pensione di riversibilità.

Non è possibile duplicare l’utilizzo di uno stesso periodo di servizio militare in più forme obbligatorie di previdenza.

Inoltre, l’avvenuto effettivo utilizzo del periodo di servizio militare presso una delle forme previdenziali esclude la possibilità del suo trasferimento ad altra forma.

 

MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Sono accreditabili figurativamente i periodi di inabilità temporanea al lavoro per;

–          Malattia indennizzata ( dal 2007 anche agli apprendisti) o tempestivamente accertata come tale;

–          Malattia professionale (compresi i periodi di percezione della rendita di passaggio);

–          Infortunio sul lavoro.

Non possono essere accreditati singoli periodi di malattia di durata inferiore a 7 giorni consecutivi, anche se l’evento determini in seguito postumi di inabilità permanente. Durante l’intera vita lavorativa, fino al 31/12/1996 è stato possibile accreditare, in tutto, un massimo di 52 settimane per malattia o infortunio.

CONDIZIONI DI ACCREDITAMENTO

Deve esistere almeno un contributo settimanale obbligatorio (anche in una delle gestioni speciali degli autonomi) prima del periodo di malattia. Il contributo è valido anche se non è stato effettivamente versato, quando risulti dovuto e non sia caduto in prescrizione al momento della presentazione della domanda di accredito. A questo fine non è valida la contribuzione versata al’’estero (seppure in stato convenzionato).

 

MATERNITA’

Fino al 27/3/2000 sono accreditabili:

–          I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, anche in caso di anticipazione (in caso di rischio per la madre o il bambini) o di prolungamento dopo il parto (per lavori gravosi), disposti dalla Dpl;

–          I periodi di astensione facoltativa dal lavoro;

–          I periodi di permesso per malattia del bambino fino a tre anni di età.

I periodi di astensione facoltativa e di permessi per malattia sono fruibili (e pertanto accreditabili) anche dal padre lavoratore in alternativa alla madre.

CONDIZIONI PER L’ACCREDITO

Fino al 14/11/1996 è stata necessaria l’esistenza di almeno un contributo obbligatorio settimanale precedente all’inizio del periodo di astensione obbligatoria.

E’ anche valido il contributo non effettivamente versato ma dovuto, purché non caduto in prescrizione al momento della domanda di accredito. Come pure sono utili i contributi versati nei paesi della Ue e in quelli con i quali esistono convenzioni di sicurezza sociale.

Non ci sono limiti di accredito al numero dei periodi di maternità. Per l’accreditamento dei contributi figurativi pre-parto è necessario che il rapporto di lavoro sia stato sospeso a causa dello stato di gravidanza.

Dal 15/11/1996 l’accredito figurativo sia per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro sia per il periodo facoltativo, non richiede più, ai sensi del D. lgs. n. 564/1996, alcuna anzianità pregressa. Per i dipendenti pubblici, in particolare, l’accredito potrà interessare anche la retribuzione ridotta corrisposta nel periodo di astensione facoltativa.

L’interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno di gestazione è considerata, ai fini dell’accredito figurativo, come parto.

Con il msg. N. 16371/2009 l’Inps ha chiarito che i periodi assicurativi esteri relativi all’astensione obbligatoria debbono essere considerati utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, compresa la pensione di anzianità, nei limiti temporali previsti dalla legislazione dello stato estero (anche se superiori ai periodi di congedo riconoscibili in Italia).

 

DISOCCUPAZIONE INDENNIZZATA

Sono accreditabili figurativamente i periodi di mancata occupazione durante i quali il lavoratore ha percepito (o- nel caso dei rimpatriati- ne ha avuto diritto) uno dei seguenti trattamenti;

–          Indennità ordinaria di disoccupazione

–          Indennità speciale di disoccupazione per eventi calamitosi

–          Trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori a tempo indeterminato dell’agricoltura

–          Trattamento speciale di disoccupazione; compresi il trattamento speciale nel settore edile; i trattamenti speciali per i lavoratori agricoli a tempo determinato; il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati per cessazione del rapporto di lavoro.

Sono, invece, esclusi dalla possibilità di accredito, i periodi di percezione di:

–          Trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori dell’industria (esclusa l’edilizia) a tempo indeterminato, in vigore tra il 1968 e il 1991. Qualora però tale trattamento abbia assorbito l’importo dell’indennità ordinaria, la contribuzione figurativa viene accreditata in virtù del diritto all’indennità ordinaria e limitazione alla durata di essa. Infatti essendo diversi i requisiti per il trattamento speciale da quelli previsti per l’indennità ordinaria, solo quando sussistessero contemporaneamente anche i requisiti per quest’ultima si ha diritto all’accredito

–          Proroghe del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori dell’industria, anch’esse possibili solo nel periodo di vigenza del trattamento speciale di disoccupazione.

L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola è accreditabile dal 1° gennaio 1952.

CONDIZIONE PER L’ACCREDITO

In teoria è richiesta l’unica condizione che sia stato versato o sia dovuto almeno un contributo settimanale obbligatorio prima del periodo di disoccupazione di accreditare. Essendo però la contribuzione figurativa legata alla percezione della prestazione, in pratica il requisito coincide con quello per il diritto alle diverse prestazioni. Non è richiesto alcun requisito contributivo per i periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori italiani all’estero o i frontalieri rimpatriati.

 

INDENNITA’ DI MOBILITA’

Sono accreditabili figurativamente i periodi durante i quali il lavoratore ha percepito l’indennità di mobilità ed anche i periodi di percezione dello speciale assegno integrativo previsto per i lavoratori che si reimpieghino con una retribuzione inferiore di non più del 10% rispetto a quella di provenienza. “Debbono essere accreditati- in questo caso- contributi figurativi in quota integrativa pari alla differenza tra il contributo figurativo intero ed il contributo obbligatorio spettante in relazione all’attività lavorativa svolta”. (msg. Inps n. 84/2001)

Non è prevista contribuzione figurativa ad integrazione di quella obbligatoria, invece, per i periodi durante i quali l’indennità viene corrisposta in misura parziale (a lavoratori che si rioccupino durante il periodo di prolungamento della stessa) in modo da garantire loro, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione, un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, indicizzata per scala mobile. Per questi periodi è prevista invece la possibilità di far valere, in luogo della nuda contribuzione obbligatoria, quella figurativa spettante come se non ci fosse stata rioccupazione.

Se compatibile col lavoro l’accredito dei contributi figurativi dovrà essere effettuato in quota integrativa, in misura alla differenza tra l’intera retribuzione presa a base per il calcolo dell’indennità di mobilità e la retribuzione percepita in relazione all’attività svolta.

 

INTEGRAZIONE SALARIALE

Sono accreditabili figurativamente tutti i periodi di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario nei quali si sia verificato l’intervento della cassa integrazione guadagni o della cassa integrazione salari per gli operai dell’agricoltura. L’intervento della Cisoa è determinato da sospensione del lavoro per intemperie stagionali, oppure per altre cause non imputabili né al datore di lavoro né al versione e ristrutturazione aziendale di imprese con almeno 4-6 lavoratori fissi e per eccezionali calamità o avversità atmosferiche. Esso può riguardare gli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato (salariati fissi e altri lavoratori a tempo indeterminato con più di 180 giornate lavorative annue presso la stessa azienda) e, dall’11/8/1991, anche gli impiegati e i quadri di aziende agricole.

L’intervento della Cig può essere:

–          Ordinario , a causa di eventi transitori non imputabili né al datore di lavoro né al lavoratore. Dall’11 Agosto 1991 tale intervento può interessare tutti i lavoratori (operai, impiegati, quadri) di imprese industriali, esclusa l’edilizia; prima di tale data era riservato ai soli operai delle stesse imprese;

–          Speciale, a causa di eventi transitori non imputabili né al datore di lavoro né al lavoratore per tutti i lavoratori delle imprese artigiane e industriali del settore edile, affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei; prima dell’11 Agosto 1991 riguardava solo gli operai;

–          Straordinario, a causa di ristrutturazione, riconversione o crisi aziendale e, fino al 21 Maggio 1988, anche di crisi economica settoriale o locale. Dal 2009 sono stati introdotti trattamento in deroga.

 

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

Nei casi in cui vengano stipulati contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, è previsto un trattamento di integrazione salariale.

L’accredito avviene d’ufficio e si ha accreditamento per tutta la durata del contratto di solidarietà, che comunque non può eccedere i 24 mesi.

 

ASSISTENZA ANTITUBERCOLARE

Sono accreditabili figurativamente per Tbc:

–          Qualsiasi periodo di degenza in regime sanatoriale;

–          Periodi di percezione dell’indennità post-sanatoriale, a carico dell’Inps o di qualsiasi altro ente;

–          Periodi di cura ambulatorie e domiciliare;

–          Periodi di percezione dell’assegno di cura o sostentamento;

–          Periodi di frequenza dei corsi di addestramento per assistiti o ex assistiti per Tbc e periodi di intervallo tra due corsi durante i quali gli interessati abbiano percepito l’indennità giornaliera.

L’accreditamento viene effettuato per tutti coloro che hanno fruito dell’assistenza e delle prestazioni indipendentemente dalla forma di assicurazione (diretta o come familiare dell’assicurato) e dall’ente che ha prestato l’assistenza antitubercolare.

CONDIZIONI PER L’ACCREDITO

L’unica condizione prevista dalla legge è che risultino versate almeno 52 settimane di contribuzione effettiva ed equiparata (quindi obbligatoria, volontaria e da riscatto, con l’esclusione soltanto di altra contribuzione figurativa diversa da quella per Cig, aspettativa, persecuzione o rappresaglia) in un periodo qualsiasi della vita dell’assicurato, prima o dopo i periodi da riconoscere. Visto che le prestazioni possono spettare anche in favore di familiari minorenni, l’Inps, con circ. n. 372/1975, aveva indicato il requisito di un contributo per attività lavorativa precedente la fruizione di dette prestazioni come condizione per l’accredito della contribuzione figurativa in favore dei familiari, allo scopo di evitare accrediti contributivi in favore magari di beneficiari in tenera età. Anche i familiari hanno diritto all’accredito della contribuzione figurativa se hanno percepito l’indennità per malattie tubercolari in età lavorativa.

Prima della legge di riforma n. 88/1987, l’accredito era riconosciuto solo a decorrenza dal 1° gennaio 1952. Ora sono, invece, riconosciuti anche i periodi precedenti, a far data dall’inizio dell’assicurazione /26 ottobre 1935), prima accreditabili come malattia comune. Coloro che hanno beneficiato di prestazioni antitubercolari tra il 26/10/1935 ed il 31/12/1951 possono richiederne lo scorporo dai periodi di malattia comune e l’accredito figurativo autonomo.

I periodi di fruizione delle prestazioni antitubercolari vengono accreditati senza limiti di tempo. L’accredito avviene d’ufficio nei casi in cui le prestazioni economiche siano state erogate da altri enti.

 

LICENZIAMENTO PER RAPPRESAGLIA

I lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro sia risolto individualmente o collettivamente, tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme o motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico, fede religiosa, appartenenza ad un sindacato o partecipazione ad attività sindacali, hanno diritto, in base alla L. n. 36/1974, alla ricostruzione del rapporto assicurativo come se avessero continuato a lavorare fino al compimento dell’età pensionabile o alla data del compimento del requisito contributivo se posteriore.

CONDIZIONI PER ACCREDITO

Le domande avrebbero dovuto essere presentate dall’interessato o dai suoi superstiti entro il 2/3/1976; la legge n. 648/1979 riaprì poi il termine fino al 13 aprile 1980. Con la L. n. 172/1999, i termini per le domande sono stati nuovamente riaperti fino al 28/12/1999.

 

PERSECUZIONE POLITICA

I cittadini italiani che, sotto il regime fascista o l’occupazione tedesca, subirono provvedimenti restrittivi della libertà per la loro attività politica svolta contro la dittatura o per motivi razziali, hanno diritto alla copertura figurativa dei periodi di persecuzione subita.

Sono accreditabili, ai sensi della legge n. 96/1955, i periodi compresi tra il 28 ottobre 1922 ed il 24 aprile 1945, e sono coperti dai benefici della legge i periodi trascorsi:

–          In carcere

–          Al confino di polizia

–          All’estero (come esiliato o rifugiato)

–          In stato di vigilanza speciale o ammonizione.

L’accredito spetta anche a chi ha partecipato alla guerra di Spagna, o è stato in campo di concentramento.

CONDIZIONE PER L’ACCREDITO

E’ richiesto almeno un contributo settimanale obbligatorio versato o dovuto prima, durante o dopo i periodi riconoscibili.

Il beneficio non è stato a lungo applicabile in favore dei lavoratori autonomi. Con circ. n. 139/1999 l’Inps ha poi esteso questa possibilità di accredito figurativo anche ai lavoratori autonomi, precisando che, a domanda, saranno riesaminate le decisioni difformi.

La qualifica di perseguitato politico o razziale e la durata dei periodi da accreditare devono risultare dalla delibera dell’apposita Commissione e l’accredito è conseguenza diretta del riconoscimento. Gli stessi periodi non devono essere stati valutati in un trattamento a caruico di forma alternativa dell’Ago.

 

DEPORTAZIONE

La legge n. 94/1994 riconosce a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ il diritto all’accreditamento figurativo dei periodi scoperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’Ivs a causa della deportazione.

Il diritto al riconoscimento dei periodi figurativi è riservato ai cittadini italiani che possano far valere almeno un contributo settimanale nell’assicurazione generale obbligatoria Ivs.

Il periodo accreditabile decorre dal primo atto subito che portò alla privazione della libertà e alla deportazione e si protrae fino alla data del rimpatrio in Italia ovvero, se affetti di malattia, fino alla data in cui i deportati siano pervenuti alla guarigione clinica. Al fine di ottenere l’accredito figurativo per il periodo suindicato, gli interessati devono presentare domanda corredata da apposita certificazione rilasciata dalla prefettura.

 

ASPETTATIVA, ELETTIVA O SINDACALE

Lo statuto dei lavoratori stabilisce il diritto dei lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, alla conservazione del posto di lavoro per la durata dell’aspettativa.

Questo periodo deve essere riconosciuto utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Sono stati riconoscibili fino al 31/12/ 2007:

–          Periodo durante i quali è stata effettivamente esercitata la funzione di Consiglio circoscrizionale, di Consiglio comunale, di Consiglio provinciale, di Assemblea regionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, e di altre funzioni pubbliche elettive ( ad esempio presidente o vicepresidente di ospedali, di aziende municipalizzate, di comitati di gestione delle Asl e di altre strutture per le quali la nomina vada sottoposta al voto delle assemblee elettive).

L’Inps, con circ. n. 125/1995, precisa che tra questi vanno compresi i componenti delle giunte comunali e provinciali che ora vengono nominati non più dalle assemblee consiliari, ma dal sindaco e dal presidente della provincia. Il loro incarico è da considerarsi analogo a quello elettivo di secondo grado;

–          Periodi durante i quali è stata effettivamente ricoperta la carica di dirigente provinciale o nazionale di associazione sindacale di lavoratori dipendenti, di datori di lavoro o lavoratori autonomi aderente alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (anche se i lavoratori chiamati a svolgere dette cariche risultino designati dalle associazioni stesse a rappresentarle in enti ed organizzazioni pubbliche, di altre associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro, nazionali o provinciali, applicati nell’unità produttiva da cui proviene il lavoratore.

Con la sentenza n. 7097/1986 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui il collocamento in aspettativa non consiste necessariamente in un unico periodo, senza soluzione di continuità, coincidente con la durata del mandato, ma può essere frazionato in distinti periodi di maggiore o minore durata, nel corso dell’espletamento del mandato stesso.

I lavoratori dipendenti che non si avvalgono dell’aspettativa non retribuita per cariche elettive hanno diritto, in alternativa, a permessi retribuiti al fine di poter disporre del tempo necessario per l’esercizio del mandato.

CONDIZIONI PER L’ACCREDITO

L’accreditamento, senza limiti di numero dei mandati né di durata degli stessi, è possibile solo a partire dal 12 giugno 1970.

Condizioni richieste:

–          l’aspettativa deve avere determinato l’interruzione dell’assicurazione generale obbligatoria. Secondo l’Inps la tutela previdenziale viene meno anche in caso di cassazione dell’attività aziendale;

–          l’attività svolta in dipendenza della carica non deve comportare obbligo di iscrizione all’Ago o a forme di assicurazione alternative;

L’Inps richiama l’attenzione su due presupposti essenziali:

  1. 1.la sussistenza di un’effettiva prestazione di lavoro subordinato comportante l’obbligo assicurativo a carico del datore di lavoro;
  2. 2.l’adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita da parte dell’azienda.

 

CALAMITA’ NATURALI

L’art. 39, L. n. 153/1969 stabilisce che “nei casi di fallimento o di crisi dell’azienda, determinata da eccezionali calamità naturali, da chiarirsi di volta in volta con decreto del ministro del Lavoro, allorché si verifichino omissioni contributive è consentito l’accredito dei relativi contributi non prescritti in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti dalle riserve delle rispettive gestioni”.

La Cassazione, con la sentenza n. 2577/1998, ha stabilito che la norma non può trovare applicazione verso i dipendenti di grandi aziende in crisi.

 

DONAZIONE SANGUE

In base alla L. n. 584/1967, già dal 1967 i donatori di sangue avevano diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuavano la donazione, conservando la normale retribuzione. Ma questa retribuzione, nel silenzio della legge, non veniva assoggettata a contribuzione e così un donatore abituale era costretto ad astenersi dalla donazione negli ultimi cinque anni se non voleva perdere una parte della sua pensione. Il diritto ad astenersi dal lavoro nel giorno della donazione, conservando la retribuzione, è esteso ai lavoratori atipici.

La legge n. 107/1990 ha poi stabilito che i contributi relativi alla retribuzione della giornata di donazione sono accreditati figurativamente.

L’Inps, con circ. n. 144/1990, aveva inteso di dare applicazione alla norma a partire dal 27 maggio 1990. Data di entrata in vigore della legge. Ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 52/1992, ha stabilito che il diritto all’accredito figurativo va riconosciuto anche per i periodi precedenti. Non ci sono limiti per quanto riguarda il numero di giornate da accreditare; ma, secondo le norme sanitarie, non sono accettabili donazioni offerte prima che siano trascorsi 3 mesi dal prelievo precedente.

 

CONDIZIONI PER L’ACCREDITO

Il lavoratore che si assenti dal lavoro per donare sangue ha diritto alla giornata di riposo indennizzata dall’Inps e, come si è visto, all’accredito figurativo dei contributi a condizione che:

–          la donazione sia gratuita

–          sia stato donato un quantitativo di sangue minimo di 250 grammi

–          le giornate indennizzate non siano coperte da contribuzione obbligatoria.