PENSIONI INTERNAZIONALI
L’Italia applica i Regolamenti Comunitari che prevedono la possibilità di utilizzare i contributi versati in tutti i paesi dell’Unione Europea ed ha stipulato apposite convenzioni bilaterali con alcuni paesi extracomunitari verso i quali più forte è stata l’emigrazione italiana. Con le convenzioni internazionali si tutelano i lavoratori che hanno svolto parte della loro attività all’estero consentendo loro di maturare il diritto alla pensione cumulando i contributi versati in Paesi diversi.
Per l’assicurato che ha svolto attività lavorativa in Italia e in un Paese convenzionato o nei Paesi dell’Unione europea, il diritto alla pensione viene accertato sommando i periodi di lavoro svolti in Italia e all’estero (totalizzazione). L’importo della pensione viene determinato da ogni Paese, in proporzione ai periodi assicurativi in esso maturati (sistema del pro-rata).
La totalizzazione ha lo scopo di perfezionare il diritto alla pensione sommando i periodi assicurativi italiani ed esteri (comprensivi di ogni tipo di contribuzione: obbligatoria, da riscatto, volontaria e figurativa), senza che sia necessario il trasferimento dei contributi da un Paese all’altro.
È ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione; in caso contrario, i contributi vengono utilizzati comunque dall’Ente previdenziale dell’altro Stato. Il periodo minimo, in Italia e nei paesi europei è pari a 52 settimane e può essere perfezionato anche solo con i contributi figurativi per il servizio militare.
Nelle convenzioni bilaterali tale periodo può variare a seconda degli accordi stabiliti con ogni Paese. Il lavoratore che ha versato contributi in più di due Stati, non può totalizzare tutti i periodi di assicurazione. Solo alcune convenzioni bilaterali ammettono la totalizzazione dei contributi con Paesi terzi, che risultino legati, a loro volta, da convenzioni di sicurezza sociale sia con l’Italia sia con lo Stato contraente (totalizzazione multipla).
“PRO-RATA”
Quando il diritto è raggiunto con la totalizzazione, il calcolo della pensione viene effettuato in “pro-rata”, cioè limitatamente ai soli periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la prestazione.
Per esempio:
Un lavoratore ha versato in Italia 14 anni di contributi e in Francia 12 anni. Senza totalizzazione l’interessato non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia italiana nel sistema retributivo, in quanto non raggiungerebbe il requisito contributivo minimo.
L’Inps, al compimento dell’età pensionabile, liquida ugualmente la pensione perché nel complesso sono stati versati 26 anni. Ovviamente l’importo della pensione sarà calcolato solo sui 14 anni di contributi versati in Italia. La Francia liquiderà la propria pensione sui 12 anni di contribuzione.
NB:
L’importo mensile in pagamento delle pensioni in pro-rata non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione accreditata in Italia, ad un quarantesimo del trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione.
IL TRATTAMENTO MINIMO
La pensione in pro-rata il cui importo, sommato a quello della eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto dalla legge, viene integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti fissati. L’assicurato deve avere almeno dieci anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia.
Per tale requisito non viene considerata né la contribuzione volontaria né quella figurativa, ad eccezione dei contributi per malattia verificatasi durante il rapporto di lavoro e dei periodi di lavoro riscattati in Italia.
Hanno tuttavia diritto a ricevere l’integrazione, anche senza avere 10 anni di contribuzione, i residenti in Italia titolari di pensione liquidata in regime CEE o in regime di convenzione internazionale.
NB:
Secondo la normativa comunitaria, le prestazioni speciali a carattere non contributivo (integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione sociale e assegno sociale, pensioni, assegni e indennità a invalidi civili, ciechi e civili e sordomuti ecc.) vanno garantite dal Paese di residenza e, di conseguenza, sono inesportabili in ambito comunitario.
LA DOMANDA
Nei paesi della Comunità Europa la domanda di pensione va presentata nel luogo di residenza presso l’istituzione competente in quello Stato. Sarà l’istituzione competente per territorio a segnalare la domanda presentata all’ente pensionistico estero interessato.
Per i paesi extracomunitari la domanda può essere presentata anche presso il paese in cui si è lavorato o presso i consolati.
Deve essere presentata utilizzando i moduli previsti in relazione al tipo di pensione richiesta. I moduli, disponibili presso gli uffici dell’Inps, sono reperibili anche sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli” o presso i Patronati.
Oltre ai documenti solitamente previsti, alla domanda devono essere allegati:
– l’autocertificazione, in sostituzione del certificato di residenza e cittadinanza;
– il questionario previsto per il Paese estero e l’eventuale modulo di domanda, in caso di convenzione bilaterale, per la richiesta di prestazione a carico dello Stato estero;
– tutta la documentazione eventualmente posseduta, relativa ai periodi di lavoro svolti negli Stati esteri convenzionati;
– il modello concernente il diritto alle detrazioni d’imposta.
IL PAGAMENTO
A partire dal 2007, il pagamento delle pensioni all’estero è stato affidato a un istituto bancario (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane). A tutti i pensionati sono stati inviati una lettera informativa e un modulo con il quale comunicare i propri dati per ottenere l’accredito della pensione sul proprio conto corrente. In alternativa, se il pensionato non ha o non vuole aprire un conto corrente, è possibile ottenere il pagamento con bonifico bancario domiciliato presso qualsiasi istituto di credito del Paese di residenza. Il pagamento può essere effettuato anche in contanti allo sportello o con carta ricaricabile.
Le pensioni sono pagate in euro salvo diverse disposizioni politico-valutarie del Paese di residenza. Il pagamento avviene il primo giorno utile di ogni mese e non comporta nessuna spesa o commissione.