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DISABILITA’ – PERMESSI – CONGEDO PARENTALE

Disabilità,permessi e congedo parentale

LA DISABILITA’

Si definiscono persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.

Le persone disabili e i loro familiari hanno diritto ad alcune agevolazioni assistenziali.

 I PERMESSI AI LAVORATORI DISABILI

I lavoratori disabili hanno diritto ad usufruire di permessi articolati in ore (due ore al giorno) o in giorni (tre giorni al mese). Ogni mese è possibile cambiare il tipo di permesso purché il lavoratore ne faccia richiesta documentata al suo datore di lavoro. I permessi spettano ai lavoratori dipendenti (genitori, coniuge, parenti e affini entro il 3° grado di persona con handicap grave e disabile).

Sono esclusi i lavoratori a domicilio, i lavoratori domestici, gli operai agricoli occupati a giornata o con contratto di durata inferiore al mese e i lavoratori non assicurati per la maternità all’Inps.

 IL PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE E I PERMESSI PER MATERNITÀ

I genitori di figli con disabilità grave hanno diritto a particolari agevolazioni:

 – per i figli fino a tre anni, prolungamento del congedo parentale. Nel caso di figli con disabilità grave, la madre o il padre hanno diritto a prolungare il congedo parentale fino al compimento del terzo anno di età del bambino. In alternativa, la madre o il padre hanno diritto a una o due ore (a seconda della durata dell’orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino;

– tre giorni di permessi mensili retribuiti, anche frazionabili in ore, da utilizzare anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino e fino a diciotto anni di età. I giorni di permesso non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.

 I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne ha diritto, perchè non lavora o perchè svolge lavoro autonomo.

I permessi e il congedo per handicap grave non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente.

I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene utilizzato da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.

Se un genitore gode del congedo parentale, l’altro può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi mensili per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore utilizzi nella stessa giornata i permessi per i figli disabili e il congedo parentale.

La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari.

 I PERMESSI PER I FIGLI  MAGGIORENNI CONVIVENTI

I lavoratori dipendenti, genitori di disabili maggiorenni, possono usufruire di giorni di permesso mensili anche se in famiglia sono presenti altre persone che possono dare assistenza. Non è necessario che l’assistenza sia prestata con continuità ed esclusività (come nel caso in cui i figli siano minorenni).

 I PERMESSI PER I FIGLI MAGGIORENNI NON CONVIVENTI

I lavoratori dipendenti, genitori di disabili maggiorenni, possono usufruire di 3 giorni di permesso purché l’assistenza al disabile sia continua ed esclusiva anche se non conviventi. L’assistenza non deve necessariamente essere quotidiana ma deve avere i caratteri della sistematicità ed adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità grave. I genitori hanno diritto ai giorni di permesso anche se nel nucleo familiare del disabile sono presenti altre persone che non lavorano e che sono in grado di prestare assistenza.

 I PERMESSI SPETTANTI AI PARENTI O AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO

Hanno diritto ai permessi purché l’assistenza al disabile sia prestata con continuità ed esclusività, anche se non conviventi.

 LA DOMANDA

Per avere diritto ai permessi è necessario presentare un modulo di domanda, corredato dai documenti che provino la disabilità, agli uffici Inps e al proprio datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps oppure sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.

 Da ricordare

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

 CHI PAGA

I permessi per assistenza alle persone con disabilità sono retribuiti dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.

L’indennità è erogata direttamente dall’Inps per il lavoratori agricoli secondo le modalità indicate nella domanda.