DISOCCUPAZIONE ORDINARIA APPRENDISTI SOSPESI O LICENZIATI
CHE COS’È
È un’indennità che spetta agli apprendisti che sono stati sospesi o licenziati.
La legge n. 2 del 2009 ha introdotto, in via sperimentale, una prestazione di disoccupazione a favore dei lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio al momento della sospensione o del licenziamento, presso l’azienda interessata dalla crisi. Per i suddetti lavoratori non devono essere ricercati i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per l’indennità di disoccupazione ordinaria, ma è necessario un intervento integrativo pari almeno al 20% dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
PER QUANTO TEMPO
Agli apprendisti sospesi o licenziati spetta l’indennità nel limite massimo di 90 giorni nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell’indennità.
QUANTO SPETTA
Questa nuova tipologia di intervento, prevista in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all’intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
QUANDO CESSA
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
– ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti;
– viene avviato ad un nuovo lavoro;
– diventa titolare di pensione diretta;
– rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;
– non accetta l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
– non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
– viene cancellato dalle liste di disoccupazione.
LA DOMANDA
Si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria, nel più breve tempo possibile, agli uffici Inps più vicini o tramite gli Enti di patronato oppure tramite il datore di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici INPS e sul sito dell’Istituto www.inps.it , nella sezione “moduli”.
Per la concessione dell’indennità agli apprendisti sospesi o licenziati è necessario che il datore di lavoro abbia comunicato, al Centro per l’impiego e agli uffici Inps competenti per territorio, la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale presso gli uffici Inps.
Da ricordare
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’art. 1 comma 783 della legge 296/06.
IL PAGAMENTO
L’indennità può essere riscossa:
– con bonifico bancario o postale;
– allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN completo.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE DISOCCUPATO TITOLARE DI PRESTAZIONE
Il lavoratore deve comunicare immediatamente:
– rioccupazioni anche di breve durata (anche di 1 giorno);
– cambi di indirizzo;
– cambio delle coordinate bancarie.