DISCOLL: nuove disposizioni
Dal 1° luglio 2017 l’indennità DISCOLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dalla medesima data, ai collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Condizioni
L’indennità spetta in presenza dei seguenti requisiti congiuntamente:
– al momento della domanda di prestazione, stato di disoccupazione (ML 14407);
– presenza di almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dal lavoro fino alla cessazione stessa.
Contribuzione
I collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS‐COLL, nonché gli amministratori e i sindaci sono tenuti a versare un’aliquota contributiva pari allo 0,51%.
art. 7 L. 22 maggio 2017 n. 81: GU 13 giugno 2017 n. 135
Ultimo aggiornamento: 27/06/2017