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PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI

PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI

Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 l.118/1971).

Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d. lgs. 509/1988).

Non rientrano tra gli invalidi civili:

  • gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);
  • i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.

I soggetti riconosciuti invalidi per servizio (art. 74 l. 469/1961) possono accedere al beneficio dell’indennità di accompagnamento qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento (comma aggiunto con l’ art. 52 l. 144/1999).

 

 

PENSIONE DI INABILITÀ

 

REQUISITI PER IL DIRITTO

  • riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%;
  • dal 18° al 65° anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011,  (adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge  n. 122  del 30 luglio 2010);
  • spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 16.127,30);
  • spetta in misura intera anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (l. 33/1980, art. 14 septies);
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria.

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l’apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

La pensione viene corrisposta in 13 mensilità e per l’anno 2013 l’importo è pari a Euro 275,87 mensili.

Dall’1.1.2002 i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, in condizioni particolari di reddito, possono avere l’integrazione dell’importo mensile fino a € 631,87.

La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità (assegni ordinari d’invalidità, pensioni di inabilità, ecc.) ed è compatibile anche con l’eventuale attività lavorativa.

L’art. 3 della l. 407/1990 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall’art. 12 della l. 412/1991.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello dell’assegno sociale. A decorrere dal 2013, come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011,  il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995,  n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 ) è adeguamento agli incrementi di speranza di vita introdotto dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge  n. 122  del 30 luglio 2010.

La pensione di inabilità è compatibile con l’indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.

 

 

ASSEGNO MENSILE

 

REQUISITI PER IL DIRITTO

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99% (fino all’ 11.3.1992 la percentuale di riconoscimento era compresa tra il 67% ed il 99%);
  • dal 18° al 65° anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011, (adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge  n. 122  del 30 luglio 2010);
  • spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 4.738,63);
  • spetta se l’invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari);
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale:
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria.

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

L’assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

La l.118/1971 aveva fissato per il diritto all’assegno mensile una riduzione della capacita lavorativa pari ad almeno 2/3. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 509/1988 – art. 9 tale riduzione è stata portata al 74% a far tempo dal 12.3.1992 (data di entrata in vigore di detto decreto). Lo stesso decreto ha però fatto salvi i diritti acquisiti dagli invalidi che alla data suddetta avevano già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari sulla base delle norme decadute. Anche per coloro che avevano presentato la domanda antecedentemente al 12.3.1992 valgono i requisiti richiesti dalla l. 118/1971.

L’invalido parziale per poter conseguire l’assegno mensile non deve svolgere attività lavorativa.

Tale assegno non è più subordinato all’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ma l’interessato deve produrre all’Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa.

Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall’articolo 1, comma 37, della legge n. 247/2007 e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione che per l’anno 2008 è di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo (msg. 3043 del 6.2.2008, msg. 5783 del 6.3.2008 e msg 6324 del 17.3.2008).

A tal fine, una volta ottenuto l’assegno, l’interessato annualmente deve presentare all’Inps – con la compilazione del modulo ICLAV – una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 e segg. del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa (vedi allegato al msg. 3043 del 6.2.2008).

Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l’assegno mensile, fermo restando l’obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell’eventuale venir meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa.

Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada ad iscriversi nelle liste di collocamento.

L’innovazione, introdotta a vantaggio del soggetto invalido, non ha comportato né comporta alcuna modifica in ordine ai requisiti sanitari e reddituali per il riconoscimento della provvidenza economica.

L’assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità.

La misura dell’assegno mensile è stata uniformata dalla l. 33/1980 a quella delle pensioni di inabilità degli invalidi totali e, per l’anno 2013, è pari ad Euro 275,87 mensili.

Dall’1.1.2002 i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, in condizioni particolari di reddito, possono avere l’integrazione dell’importo mensile fino a € 631,87.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’assegno mensile viene adeguato all’importo dell’assegno sociale. A decorrere dal 2013, come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011,  il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995,  n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 ) è adeguamento agli incrementi di speranza di vita introdotto dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge  n. 122  del 30 luglio 2010.

 

 

 

INCOMPATIBILITÀ

A decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell’ art. 9 della l. 54/1982, l’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti (circ. 60074/1982).

È data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole e tale facoltà deve essere esercitata non appena l’interessato riceve la notifica del verbale dalla competente commissione sanitaria, che ha riconosciuto l’invalidità parziale.

Inoltre, dal 1° gennaio 1991 a norma della l.412/1991, comma 12, l’assegno mensile è incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite INAIL). Detta incompatibilità non si applica alle pensioni già in essere, sono così fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili, titolari di entrambi le prestazioni pensionistiche.

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’Inps entro trenta giorni dalla notifica da parte di altro ente del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

La rinuncia all’uno o all’altro trattamento è irrevocabile.

Esclusivamente per i titolari di rendita INAIL, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma solo la sospensione dell’erogazione della prestazione: da ciò scaturisce che l’opzione può essere rivista in qualsiasi momento, secondo la convenienza dell’interessato.

Sono incompatibili con l’assegno per gli invalidi civili parziali le seguenti prestazioni INAIL: le rendite dirette, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, l’assegno continuativo mensile, la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi, l’assegno di incollocabilità.

 

 

 

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988.

Infatti, la formulazione della l. 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.

 

 

 

REQUISITI PER IL DIRITTO

  • riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla:spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali;
    • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
    • ovvero
    • impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua;
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria.

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.

L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6 d. lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia.

 

 

ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:

  • siano ricoverati gratuitamente in istituto;
  • percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Si precisa – relativamente alle pensioni di guerra – che la prestazione analoga all’indennità di accompagnamento è l’indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest’ultima indennità non è compatibile con l’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili.

L’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati). Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.

Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente – entro il 31 marzo – una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l’eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell’invalido.

L’indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia. L’indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.

L’indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. L’indennità è dovuta durante il periodo di detenzione, nella considerazione che in tale periodo non viene meno l’esigenza di assistenza, cui il diritto all’indennità è finalizzato.

La misura dell’indennità di accompagnamento per l’anno 2013 è di Euro 499,27 ed è corrisposta per 12 mensilità.

 

 

 

MINORI

Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.

 

 

 

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AI MINORI

 

Requisiti: vengono integralmente riportati quelli indicati per la concessione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18.

Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell’implementazione informatica e salvo accordi locali, la Sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia – con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età – alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL.

Al compimento del 18° anno di età i minori titolari di indennità di accompagnamento devono presentare nuova domanda – i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione –  per essere sottoposti ad accertamento sanitario per valutare lo stato invalidante secondo i criteri previsti per l’età adulta in rapporto alla riduzione della capacità lavorativa.

Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l’invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l’invalido è interdetto, la domanda è resa dal suo tutore.

Nelle more dell’accertamento sanitario l’invalido continua a percepire l’indennità anche se, nel frattempo, ha raggiunto il 18° anno.

 

 

INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA

 

REQUISITI PER IL DIRITTO

  • età inferiore ai 18 anni;
  • riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché
  • minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
  • validità per il solo periodo di frequenza:spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 4.738,63);
    • requisito fondamentale è quindi la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure
    • frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
  • cittadinanza e residenza sul territorio nazionale
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.

È una prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile –  corredata di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti – va inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria. 

L’indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell’inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell’asilo nido.

A norma dell’ art. 1 della l. 289/1990, l’indennità mensile di frequenza spetta agli invalidi civili minori cui siano state riconosciute dalla competente Commissione S0anitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.

La concessione dell’indennità è subordinata quindi, oltre che alla minore età e ai requisiti sanitari, alle seguenti altre condizioni:

  • frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
  • oppure:
  • frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido (vedi sentenza C.C. n.467/2002 – circ. 11/2003);
  • oppure:
  • frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.

La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente Commissione Medica. L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti.

La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all’indennità alla condizione dell’effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.

Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.

 

INCOMPATIBILITÀ

Essa è incompatibile con:

  • l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
  • l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.

La misura dell’indennità di frequenza per l’anno 2013 è di Euro 275,87 ed è corrisposta per un massimo di 12 mensilità.