Chi deve pagare l’IMU
- I proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato
- i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati
- i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing)
- i concessionari di aree demaniali
Se l’immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l’imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
La Dichiarazione IMU
I soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato l’immobile una apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’IMU dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’IMUperché ad essa provvederà l’ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.
I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.
Come e quando si paga
- la prima rata (acconto) – da pagare tra il 1° e il 16 giugno – è pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente
- la seconda rata – da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno – è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto
È possibile anche effettuare il versamento dell’IMU in un’unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno in corso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l’imposta complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o nelle banche convenzionate con lo stesso concessionario, purché il Comune non abbia disposto diversamente.
La somma minima da pagare è di 2,08 euro. Gli importi fino a 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire) non vanno versati. Il Comune potrebbe però aver elevato l’ammontare minimo (informarsi, quindi, negli uffici Comunali)