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TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTI

TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTI

 

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita a differenza della ricongiunzione che spesso è onerosa.

Alla totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori parasubordinati, iscritti alla cosiddetta “gestione separata”, i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza.

 

REQUISITI

 

La totalizzazione può essere esercitata a condizione che:

ü  Il soggetto interessato abbia compiuto il 65° anno di età (sono, di conseguenza, penalizzate- al momento- le donne) e possa far valere un’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni (non coincidenti) ovvero, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (più un mese dal 2012, due dal 2013 e tre dal 2014 e gli adeguamenti alla speranza di vita dal 2013 in poi).

ü  Sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

 

“Ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità da totalizzare deve essere considerata la contribuzione utile al diritto. Pertanto, dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione. Tali periodi saranno, al contrario, utili per la misura della pensione e, quindi, dovranno essere considerati nel calcolo del pro-rata a carico delle singole gestioni”.

 

“L’attribuzione di eventuali maggiorazioni contributive, i contributi volontari e il riconoscimento di accrediti figurativi sono utili nella gestione in cui tali operazioni vengono effettuate per il perfezionamento del periodi di contribuzione non inferiore a tre anni necessario per includere la gestione nel cumulo dei periodi ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione”.

Il requisito dei tre anni è stato poi abolito- dal 2012- tramite l’art. 24, c. 19, L. n. 214/2011. Quando siano utilizzati non possono avere decorrenza anteriore al 2012 e- afferma l’Inps nel msg. N. 219/2013- dalla stessa data decorrono i 18 mesi della finestra.

 

DOMANDA

 

Va presentata dal lavoratore (o dai superstiti) all’Ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi.

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla gestione presso la quale è stata presentata la domanda.

 

PENSIONE

 

Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all’anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione è effettuato dall’Inps, ma l’onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.

In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore.