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MATERNITA’

LA MATERNITA’

A CHI SPETTA

 

alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità
(apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo

 

alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.):

 

  • il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro 
  • il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità  di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all’Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo stesso

 

alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.)

 

alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno
26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)

 

alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.)

 

alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui all’art. 65 del T.U.)

 

alle lavoratrici assicurate ex IPSEMA

 

Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che non siano titolari di pensione e non siano iscritte ad altre forme previdenziali e che versino, dal 1° gennaio 2009, l’aliquota del 25,72%

 

Al padre, lavoratore dipendente, in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre).

 

Non spetta alle lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti dai soppressi enti Inpdap ed Enpals) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono (artt.  2 e  57 del T.U.)

 

 

 

 

LA DOMANDA

 

La domanda di maternità (o paternità) deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

 

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line); 

 

Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; 

 

Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate. Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto.La domanda telematica prevede la possibilità di allegare documentazione utile per la definizione della domanda (provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata, provvedimenti di adozione o affidamento, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via).Per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA, in via transitoria fino al 31.06.2014, la domanda di congedo di maternità deve essere inviata secondo le modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro, nonché del certificato medico di gravidanza (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre 2013).

 

CONGEDO PARENTALE: I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino. Per gli anni successivi e per i periodi ancora non fruiti l’indennità spetta a condizione che il reddito annuo del richiedente sia inferiore a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione in vigore per quell’anno: per il 2014 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a € 16.294,85 (= 6517,94  x 2,5).

 

 

 

NOVITÀ  

 

La legge n. 92/12 prevede, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, la possibilità per le mamme, al termine del periodo di astensione obbligatoria e negli 11 mesi successivi, in sostituzione del periodo di congedo parentale, di ottenere l’assegnazione di un contributo utilizzabile “alternativamente” per l’acquisto di servizi di baby sitting o per la fruizione dei servizi per l’infanzia.

 

In attuazione della legge, con decreto ministeriale sono state stabilite le modalità di accesso e di utilizzo di questo sostegno economico: il contributo è pari ad un importo di 300 euro mensili per un periodo massimo di sei mesi, secondo quanto richiesto dalla lavoratrice, anche qualora abbia già fruito in parte del congedo parentale.

 

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi; le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

 

Il beneficio verrà riconosciuto sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’indicatore ISEE del nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili per ciascun anno. 

 

L’INPS con circolare n. 48/2013 precisa che il beneficio economico interessa le madri lavoratrici dipendenti e le iscritte alla gestione separata di cui alla legge n.335/95 (ivi comprese le libere professioniste), anche adottive o affidatarie, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.      

 

La domanda deve essere presentata dalla lavoratrice in via telematica all’INPS, secondo tempi e modalità stabiliti dallo stesso Istituto, anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), ed anche come gestante  (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro).

 

 

 

ASSEGNI PER LA MATERNITA’

 

Assegno di maternità dello Stato

 

Può essere richiesto:

 

dalla madre anche adottante

 

dal padre anche adottante

 

dall’affidataria preadottiva

 

dall’affidatario preadottivo

 

dall’adottante non coniugato

 

dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva

 

dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

 

I requisiti richiesti per il diritto sono:

 

generali:

 

  • Øresidenza in Italia
  • Øcittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero in possesso della carta di soggiorno se cittadini extracomunitari

 

per la madre:

 

  • Øse lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
  • Øse ha svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
  • Øse durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto
    • Øin caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre
    • Øse è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
    • Øse è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre
    • Øse è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre
    • Øse ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
      • §regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
      • §il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
      • §il minore sia soggetto alla sua potestà
      • §il minore non sia in affidamento presso terzi
      • §la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.

 

  • per il padre:

 

I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

 

 

 

 

 

Assegno di maternità dei comuni

 

L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:

 

  • alle cittadine italiane
  • alle cittadine comunitarie
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno

 

purché residenti in Italia.

 

Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.

 

 

 

LA DOMANDA

 

Assegno di maternità dello Stato

 

La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

 

 

 

 

 

Assegno di maternità dei Comuni

 

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l’assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).

 

 

 

QUANTO SPETTA

 

Assegno di maternità dello Stato

 

L’importo dell’assegno, per le nascite avvenute nel 2010 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2010, è pari a Euro 1.916,22 (misura intera).

 

 

 

Assegno di maternità dei Comuni

 

L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno 2010, sono i seguenti:

 

  • assegno di maternità (in misura piena) = Euro 311,27 mensili per complessivi Euro 1.556,35(Euro 311,27X 5 mesi)

indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 32.448,22.