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DISOCCUPAZIONE ORDINARIA REQUISITI NORMALI LAVORATORI SOSPESI

CHE COS’È

È un’indennità che spetta ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.) se sono state raggiunte, a livello territoriale, le necessarie intese tra le parti sociali, intese che dovranno essere poi recepite con decreto del Ministro del Lavoro.

Per ottenerla:

il datore di lavoro è tenuto a comunicare la sospensione dell’attività lavorativa e la relativa motivazione ai Centri per l’impiego ed alla sede Inps territorialmente competente, fornendo l’elenco dei lavoratori sospesi;

il lavoratore deve essere assicurato all’Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente.

 

 PER QUANTO TEMPO

Ai lavoratori sospesi spetta l’indennità nel limite massimo di 90 giorni annui.

 

 QUANTO SPETTA

Questa nuova tipologia di intervento, prevista in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all’intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stressa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

 

 QUANDO CESSA

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti;

viene avviato ad un nuovo lavoro;

diventa titolare di pensione diretta;

rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;

non accetta l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;

viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

 

 LA DOMANDA

Si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria, nel più breve tempo possibile, agli uffici Inps più vicini o tramite gli Enti di patronato oppure tramite il datore di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici INPS e sul sito dell’Istituto www.inps.it , nella sezione “moduli”.

Per la concessione dell’indennità ai lavoratori sospesi è necessario che il datore di lavoro abbia comunicato, al Centro per l’impiego e agli uffici Inps competenti per territorio, la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale presso gli uffici Inps.

 Da ricordare

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’art. 1 comma 783 della legge 296/06.

 

 IL PAGAMENTO

L’indennità può essere riscossa:

 – con bonifico bancario o postale;

– allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

 Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.

 

 OBBLIGHI DEL LAVORATORE DISOCCUPATO TITOLARE DI PRESTAZIONE

Il lavoratore deve comunicare immediatamente:

 – rioccupazioni anche di breve durata (anche di 1 giorno);

– cambi di indirizzo;

– cambio delle coordinate bancarie.