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CONTRIBUTI VOLONTARI

CONTRIBUTI VOLONTARI

 

La prosecuzione volontaria, disciplinata sin dal 1° dicembre 1923, ha subito nel tempo varie modifiche assumendo un assetto organico con il Dpr n. 1432/1971.

Successivi riordinamenti sono stati poi apportati con la legge n. 47/1983, con il D. lgs. n. 184/1997 e infine con la L. n. 388/2000.

In caso di cessazione o di sospensione dell’attività lavorativa, lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi possono ricorrere ai versamenti volontari al fine di perfezionare i requisiti contributivi previsti per le varie forme di pensionamento, o, più raramente, per incrementare l’importo della pensione). I versamenti volontari possono essere effettuati anche per coprire brevi periodi durante i quali il lavoratore interrompe l’attività (ad esempio, per aspettativa per motivi di famiglia o di studio).

 

 

REQUISITI CONTRIBUTIVI

 

L’autorizzazione viene concessa a chi fa valere una delle due condizioni:

  1. 1.Cinque anni complessivi di contributi, anche se non continuativi, riferiti a qualunque epoca
  2. 2.Tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione (per lacune categorie è sufficiente un anno)

A CINQUE ANNI di contributi corrispondono: 60 contributi mensili, 260 contributi settimanali, 465 contributi giornalieri agricoli per uomini, 310 contributi agricoli per le donne e i giovani fino a 18 anni di età.

A TRE ANNI di contributi corrispondo: 36 contributi mensili, 156 contributi settimanali, 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente ai lavori stagionali, 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini, 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani fino a 18 anni di età.

Sono validi, ai fini dell’autorizzazione ai versamenti volontari, i contributi da lavoro dipendente   (anche quando non siano effettivamente versati, ma risultino tuttavia dovuti nei limiti della prescrizione) o autonomo, i contributi da riscatto o da ricongiunzione, quelli volontari ad integrazione, alcuni tipi di contribuzione figurativa (cassa integrazione guadagni, tubercolosi, aspettativa per cariche elettive e sindacali, persecuzione per motivi politici o razziali, deportazione in campi di sterminio KZ, licenziamento per motivi politici, sindacali o religiosi). Il requisito può essere dunque raggiunto anche mediante il cumulo dei contributi versati in diverse gestioni.

 

 

DA QUANDO SI PAGA

 

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal:

  • Primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti
  • Primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti)

Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro9 subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.

E’ possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.

 

 

QUANTO SI PAGA

 

Per i lavoratori dipendenti, l’importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.

Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

 

 

COME SI PAGA

 

L’Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini di conto corrente postale, con l’indicazione del contributo da versare.

L’Inps in collaborazione con poste italiane, consente il pagamento dei contributi anche in via telematica tramite il sito dell’Istituto www.inps.it (accedendo alla sezione “servizi”).

Per effettuare questa operazione è necessario essersi precedentemente registrati con Poste Italiane al sito www.poste.it

Gli strumenti di pagamento abilitati sono:

ü  Addebito in conto corrente Banco Posta

ü  Carta prepagata Postepay emessa da Poste Italiane

ü  Carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron e MasterCard.