ASPI

Dal 1° gennaio 2013 con l’art. 2, cc. 1/12, L. n. 92/2012 è istituita l’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), che va a sostituire l’indennità di disoccupazione (con l’esclusione dell’indennità di disoccupazione agricola) e – dal 2017- l’indennità di mobilità ed il trattamento speciale Ds per l’edilizia. Ai casi di cessazione dalla precedente precedente occupazione intervenuti fino al 31/12/2012, si applicano le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione  ordinaria non agricola. Per la cessazione dal lavoro intervenute dal 1° gennaio 2013 operano l’ASPI  e la MINI- ASPI. Tuttavia, la nuova misura a sostegno del reddito non andrà a sostituire i trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria.

ASPI

A CHI ASPETTA: Tutti i lavoratori dipendenti, inclusi apprendisti e artisti, dei settori privato e pubblico con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato.

A CHI NON ASPETTA: Collaboratori coordinati e continuativi (prevista una indennità una tantum in caso di disoccupazione) e lavoratori agricoli (continua ad applicarsi l’indennità di disoccupazione agricola).

REQUISITI:

  • Lo stato di disoccupazione (la dichiarazione di immediata disponibilità al reimpiego può essere rilasciata direttamente all’Inps al momento della domanda)
  • Almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

NB: L’indennità non spetta in caso di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, salvo che la stessa sia intervenuta nell’ambito della procedura preventiva ed obbligatoria di tentativo di conciliazione.

Con la circ. no. 142/2012 l’Inps chiarisce che “continuano a dare diritto all’aspi le dimissioni qualora avvengano:

  Durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio)

  Per giusta causa, a titolo esemplificativo qualora motivate:

-dal mancato pagamento della retribuzione,

– dal aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro

-dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative

-dal c.d. mobbing

-dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda.

-dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile,

-dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

DOMANDA: Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. La nuova norma richiama esplicitamente il termine di due mesi e pertanto si dovrà far riferimento per l’individuazione del termine di presentazione della domanda allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (15 gennaio- 15 marzo; 2 luglio- 2 settembre). Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile:

  Ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro

  Data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azione cautelari intentate dal lavoratore)

  Data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico iniziato entro gli otto giorni della cessazione del rapporto di lavoro

  Ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate

  Trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa

QUANTO SPETTA:

  • Parametro sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (75% della retribuzione fino a 1.180 euro + 25% della retribuzione che supera tale importo)
  • Non può in ogni caso superare il massimale che per l’anno 2012 è di 1.119,32 euro al mese
  • Dopo i primi sei mesi viene decurtato del 15% e dopo ulteriori sei mesi di un altro 15%.

DURATA: Aspi dal 2013 al 2016

ANNO

Età  fino a 50

Da 50 a 55

Oltre 55 anni

2013

8 mesi

12 mesi

12 mesi

2014

8 mesi

12 mesi

14 mesi

2015

10 mesi

12 mesi

16 mesi

2016

12 mesi

12 mesi

18 mesi

*Nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni

 QUANDO CESSA: Il trattamento si interrompe quando il lavoratore: ha percepito tutte le giornate d’indennità spettanti, un nuovo lavoro, diventa titolare di pensione diretta, rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, non accetta l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo on inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza, non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità oppure viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

ANTICIPO ASPI: In via sperimentale per un triennio a partire dal 2013 il disoccupato può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento, pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività in forma di auto impresa o di microimpresa, per associarsi in cooperativa, per sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione Aspi o mini- Aspi, o per intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro- che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione Aspi o mini-Aspi. La domanda, per chiedere l’anticipo, può essere inoltrata all’Inps in via telematica. 

 

 

MINI ASPI

 

La mini-Aspi, introdotta dall’art. 2, L. n. 92/2012, è volta ad assicurare, dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la fruizione dell’aspi e va a sostituire l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

 

A CHI SPETTA:

 

  • Lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni, possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell’anno solare precedente a quello in cui effettua la domanda
  • Apprendisti che nell’anno precedente a quello di domanda (Circ.41 del 13/3/2006) che tuttavia possiedano il requisito assicurativo contro la DS almeno due anni prima.
  • Insegnanti non di ruolo e dipendenti non di ruolo della Pubblica Amministrazione.
  • Soci dipendenti da cooperative diverse da quelle di cui al DPR 602/70 a condizione che cessino totalmente l’attività lavorativa e dichiarino la disponibilità al lavoro presso i Centri per l’Impiego pur mantenendo la qualifica di socio.
  • Detenuti lavoratori sulla base della dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti previa verifica del requisito lavorativo e dei periodi da indennizzare
  • Lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato non rientranti nelle categorie professionali del personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all’elenco allegato alla circolare INPS n. 22 del 13 febbraio 2012
  • Lavoratori con contratto di lavoro part-time.

 

 A CHI NON SPETTA:

 

I dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;

Gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

 

 

 

QUANDO SPETTA:

 

  • Stato di disoccupazione involontario: il lavoratore licenziato deve rilasciare al Centro per l’impiego, ex ufficio di collocamento, una dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità al svolgere un altro lavoro.
  • Lavoratore licenziato durante il periodo tutelato di maternità e per dimissioni per giusta causa.
  • Risoluzione consensuale del contratto di lavoro a seguito trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

 

REQUISITI:

 

La mini-Aspi richiede che i lavoratori abbiano versato almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, attività per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria, non inferiori ai minimali. Non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa.

 

La mini-aspi è erogata a condizione che il lavoratore permanga per tutto il periodo spettante in stato di disoccupazione.

 

La mini-aspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

 

La mini-aspi riconosce l’erogazione di una specifica indennità, di importo pari a quello dell’aspi.

 

 

 

DOMANDA: Il lavoratore, per ottenere la mini-aspi, deve presentare domanda all’Inps, in via telematica, entro due mesi dalla data di decorrenza del diritto al trattamento. L’indennità della mini-aspi non è soggetta a prelievo contributivo, ma viene riconosciuta la contribuzione figurativa per tutto il periodo.

 

 

 

Il lavoratore decade dall’erogazione della mini-Aspi per vari casi:

 

ü  Perdita dello stato di disoccupazione

 

ü  Inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all’Inps del reddito annuo che si presume di avere dall’attività stessa

 

ü  Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato

 

ü  Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’aspi.