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APE sociale e anticipo pensionistico precoci.

APE sociale e anticipo pensionistico precoci.

 

Da sabato 17 giugno al 15 luglio 2017 è possibile inviare la domanda all’INPS per:

Ø l’anticipo pensionistico con APE sociale =  (indennità)

Ø l’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci = ( pensione)

 

 

  • Il primo, DPCMn. 88 del 23.5.2017 , sull’APE SOCIALE , regolamenta la possibilità di anticipare la pensione per chi ha compiuto 63 anni, ha versato 30/36 anni di contributi e ha una situazione di difficoltà:
  1. Stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni giusta causa, risoluzione consensuale (procedura di cui all’art.7 della L. 604/1966). Aver concluso da almeno 3 mesi di godere della prestazione per disoccupazione.
  2. Assistenza da almeno sei mesi del coniuge, persona unita civilmente, parente di primo grado conviventi con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
  3. Riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%
  4. Lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, che risultino svolgere o aver svolto in Italia, per almeno sei anni, in via continuativa, una o più attività lavorative particolarmente pesanti (c.d. «lavoratori gravosi»)

 

Per questi lavoratori lo Stato assicura una indennità erogata dall’ Inps fino al momento dell’età della pensione di vecchiaia, ossia 66 anni e 7 mesi.

 

  • Il secondo. DPCMn. 87 del 23.5.2017 invece regolamenta l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per lavoratori cd. Precoci, ovvero chi ha  iniziato a lavorare prima dei 19 anni, e ha versato 41 anni di contributi, purché rientri fra le categorie in difficoltà descritte sopra .

o   Per questa categoria non è prevista alcuna indennità sostituiva ma si accede direttamente al proprio trattamento pensionistico .

 

Nello stesso giorno l’Inps ha pubblicato:

  • circolare n. 99 sull’anticipo lavoratori precoci
  • circolare n. 100 sull’APE sociale, con le istruzioni procedurali sui requisiti e l’invio delle domande .

 

Va ricordato che la domanda da inviare entro il 15 luglio si riferisce alla verifica dei propri requisiti; una volta ottenuta la conferma si dovrà procedere alla domanda effettiva.

 

 

(APE sociale:  (Una  verifica  Veloce).

 

Valutazione del requisito contributivo mimino per l’accesso all’APE sociale.

Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma.

I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta (articolo 2, comma 2, del decreto).

  • 30 anni per la casistica : A-B-C-
  • 36 anni per la casistica : D

 

Il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.

 

Tenuto conto che l’APE sociale non costituisce un trattamento pensionistico, non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30/36 anni eventuali maggiorazioni di cui il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all’atto del pensionamento.

 

 

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale (art. 4 del decreto). Requisiti da verificare da parte delle sedi.

L’APE sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa di cui al comma 186 della legge n. 232 del 2016.

Pertanto, le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2017, di 609 milioni di euro per l’anno 2018, di 647 milioni di euro per l’anno 2019, di 462 milioni di euro per l’anno 2020, di 280 milioni di euro per l’anno 2021, 83 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni di euro per l’anno 2023 (art. 1 e 7, comma 4, del decreto).

 

 

Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei predetti limiti di spesa gli assicurati interessati all’APE sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territorialmente competente una domanda (c.d. domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficiocon la quale l’Inps attesta la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria.

 

 

In particolare, al momento della predetta domanda devono sussistere, anche in via prospettica, i requisiti di cui di cui all’art. 2, comma 1, lettere da A) a D), del decreto

 

I soggetti già in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge e che non svolgano attività lavorativa, possono contestualmente alla presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell’istruttoria, presentare domanda di accesso al beneficio  ( prestazione APE) .

In attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.

 

Il monitoraggio è svolto in base alla data di raggiungimento del requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e, a parità di requisito, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

 

Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale (art. 6 del decreto)

Entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno dell’anno 2018 l’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale di cui all’art. 4 del decreto.

 

 

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

 

 

Da una lettura  della circolare INPS, appare opportuno non consigliare gli assistiti  che sono in possesso dei requisiti  di cui all’art. 2, comma 1, del decreto e   attualmente occupati o  che volgono  attività di lavoro autonomo,  di cessare comunque l’attività lavorativa, presupponendo di avere maturato i requisiti e di essere certi  di godere dell’APE Sociale.

Attendere la Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE

 

 

 

 

Dubbi non risolti:

 

  • Insegnanti.

 

  • Lavoratori autonomi.